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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

Una parte attrice aveva convenuto in giudizio i venditori, la società acquirente e il notaio rogante chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità o invalidità di una procura speciale rilasciata per la vendita di un immobile e, per conseguenza, la nullità o inefficacia della compravendita stipulata in base a tale procura; in via subordinata, l'annullamento degli atti e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda di nullità della procura e della compravendita, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda di nullità della procura speciale. La ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello e la successiva correzione dell'errore materiale. Con il primo motivo del primo ricorso ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'interesse ad impugnare e del giudicato interno, sostenendo che la società acquirente non fosse legittimata a contestare il capo relativo alla nullità della procura, essendo estranea al negozio procuratorio; con il secondo e il terzo motivo ha denunciato, rispettivamente, la violazione delle regole sulle presunzioni e l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale avesse trascurato il fatto del mancato pagamento del prezzo e avesse fondato la decisione su una lettura incompleta delle risultanze istruttorie. Con il secondo ricorso ha censurato la procedura di correzione della sentenza, sostenendo che la corte d'appello, sotto veste di correzione dell'errore materiale, avesse in realtà pronunciato tardivamente su un capo di domanda omesso, in violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., e comunque senza motivazione sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi perché diretti contro la medesima sentenza. Ha rigettato il primo motivo del primo ricorso, ritenendo sussistente l'interesse della società acquirente a far valere la validità della procura, poiché la compravendita da essa stipulata presupponeva l'esistenza di quella procura. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del primo ricorso, rilevando che la corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, cioè il mancato pagamento del prezzo, e aveva quindi riformato la sentenza senza dare conto di un elemento istruttorio centrale. Ha inoltre accolto il primo motivo del secondo ricorso, affermando che il procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato per colmare un'omissione di pronuncia o per riesercitare il potere decisorio su una domanda non decisa. Il secondo motivo del secondo ricorso è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare sussiste per chi, pur non essendo parte del negozio formalmente contestato, abbia un interesse giuridico diretto alla sua validità perché il proprio titolo o atto successivo ne dipende in modo presupposto.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo che risulti dagli atti e sia stato oggetto di discussione tra le parti; il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi istruttori davvero centrali per la decisione.
  • La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per eliminare incongruenze meramente documentali tra volontà del giudice e sua esteriorizzazione, non per supplire a un'omessa pronuncia o per emendare il contenuto decisorio della sentenza.
  • Se la motivazione della sentenza di appello si concentra su un solo segmento della vicenda negoziale, trascurando un fatto decisivo attinente al successivo atto di trasferimento e al suo corrispettivo, la decisione è esposta a cassazione per difetto di esame del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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