Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una parte attrice aveva convenuto in giudizio i venditori, la società acquirente e il notaio rogante chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità o invalidità di una procura speciale rilasciata per la vendita di un immobile e, per conseguenza, la nullità o inefficacia della compravendita stipulata in base a tale procura; in via subordinata, l'annullamento degli atti e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda di nullità della procura e della compravendita, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda di nullità della procura speciale. La ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello e la successiva correzione dell'errore materiale. Con il primo motivo del primo ricorso ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'interesse ad impugnare e del giudicato interno, sostenendo che la società acquirente non fosse legittimata a contestare il capo relativo alla nullità della procura, essendo estranea al negozio procuratorio; con il secondo e il terzo motivo ha denunciato, rispettivamente, la violazione delle regole sulle presunzioni e l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale avesse trascurato il fatto del mancato pagamento del prezzo e avesse fondato la decisione su una lettura incompleta delle risultanze istruttorie. Con il secondo ricorso ha censurato la procedura di correzione della sentenza, sostenendo che la corte d'appello, sotto veste di correzione dell'errore materiale, avesse in realtà pronunciato tardivamente su un capo di domanda omesso, in violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., e comunque senza motivazione sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi perché diretti contro la medesima sentenza. Ha rigettato il primo motivo del primo ricorso, ritenendo sussistente l'interesse della società acquirente a far valere la validità della procura, poiché la compravendita da essa stipulata presupponeva l'esistenza di quella procura. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del primo ricorso, rilevando che la corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, cioè il mancato pagamento del prezzo, e aveva quindi riformato la sentenza senza dare conto di un elemento istruttorio centrale. Ha inoltre accolto il primo motivo del secondo ricorso, affermando che il procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato per colmare un'omissione di pronuncia o per riesercitare il potere decisorio su una domanda non decisa. Il secondo motivo del secondo ricorso è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di nullità del contratto e degli atti collegati
richiamato come parametro per la validità del negozio dedotto in giudizio
richiamati per la domanda subordinata di annullamento
l'interesse ad agire e all'impugnazione è richiesto anche per contestare capi della decisione; nel caso concreto è stato ritenuto sussistente in capo alla società acquirente
richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato
richiamato per la disciplina delle presunzioni, ma il motivo è stato accolto per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità della sentenza e della procedura di correzione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta falsa applicazione delle norme sulle presunzioni
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
delimita la correzione degli errori materiali, non estesa all'omissione di pronuncia
concorre a definire il procedimento di correzione della sentenza, utilizzabile solo per errori materiali
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza
ha giustificato la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- L'interesse a impugnare sussiste per chi, pur non essendo parte del negozio formalmente contestato, abbia un interesse giuridico diretto alla sua validità perché il proprio titolo o atto successivo ne dipende in modo presupposto.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo che risulti dagli atti e sia stato oggetto di discussione tra le parti; il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi istruttori davvero centrali per la decisione.
- La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per eliminare incongruenze meramente documentali tra volontà del giudice e sua esteriorizzazione, non per supplire a un'omessa pronuncia o per emendare il contenuto decisorio della sentenza.
- Se la motivazione della sentenza di appello si concentra su un solo segmento della vicenda negoziale, trascurando un fatto decisivo attinente al successivo atto di trasferimento e al suo corrispettivo, la decisione è esposta a cassazione per difetto di esame del fatto decisivo.
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