Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e addizionale regionale per l'anno 2006, fondato sull'esame dei conti bancari intestati al contribuente e sulla presunzione di redditi non dichiarati ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, con recupero a tassazione di euro 21.556,00. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR, in parziale accoglimento dell'appello, aveva ridotto di euro 5.000,00 l'importo accertato ma confermato il resto. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., nonché omesso esame, perché la CTR avrebbe ignorato il giudicato formatosi su annualità precedenti e successive (2005 e 2007) favorevole al contribuente, che avrebbe escluso l'applicabilità dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ai lavoratori dipendenti e avrebbe precluso la richiesta di prova analitica dei versamenti; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e nullità della sentenza per avere la CTR negato ogni efficacia alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla coniuge sulle ragioni dei versamenti sul conto cointestato; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni, perché la CTR non avrebbe valutato analiticamente i versamenti e i prelievi riconducibili, secondo il contribuente, all'acquisto di una nuda proprietà e alla disponibilità di redditi non imponibili provenienti da conti di genitori, figlie e conto cointestato con la madre, anche alla luce della dichiarazione della coniuge.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondate le censure sul giudicato: in materia tributaria il giudicato esterno rileva solo per gli elementi costitutivi della fattispecie aventi efficacia tendenzialmente permanente, mentre non si estende a valutazioni giuridiche o accertamenti di fatto limitati alla singola annualità. Ha inoltre chiarito che la CTR non aveva fondato la decisione su un presunto giudicato sull'inapplicabilità dell'art. 32 ai lavoratori dipendenti, ma sulla ritenuta sufficienza dei chiarimenti forniti dal contribuente per l'anno in contestazione. La Corte ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto errata la tesi della CTR secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sarebbe del tutto irrilevante nel processo tributario, poiché tale atto non equivale a prova testimoniale ma costituisce un indizio ammissibile e utilizzabile. Ne è conseguito che la CTR aveva svalutato la prova documentale offerta e non aveva esaminato analiticamente le giustificazioni addotte per le singole movimentazioni bancarie, in violazione del principio secondo cui, quando il contribuente supera la presunzione legale fornendo prova analitica della natura delle operazioni, il giudice deve compiere una verifica altrettanto analitica per ciascun versamento o prelievo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
nei controlli bancari opera una presunzione di redditività dei versamenti e dei prelievi che il contribuente può superare solo con prova analitica della riferibilità delle singole movimentazioni a fatti non imponibili
dedotto come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura sul giudicato è stata respinta
il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia limitata agli elementi tendenzialmente permanenti della fattispecie e non si estende a valutazioni o accertamenti riferiti a singole annualità
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente per contestare la mancata considerazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente per denunciare nullità della motivazione e del procedimento valutativo
il contribuente, per superare la presunzione bancaria, deve provare in modo analitico l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili
richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione degli indizi offerti dal contribuente
richiamato in tema di presunzioni semplici e necessità di una valutazione analitica degli elementi indiziari
richiamato nel ricorso, ma senza autonoma incidenza nella decisione
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario vieta la prova testimoniale, ma non impedisce l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come indizio
richiamato per la costituzione della resistente ai soli fini della partecipazione all'udienza
richiamato per il deposito di memoria in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto quale vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto quale vizio di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato relativo a una diversa annualità vincola il giudice solo per gli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende alle mere valutazioni giuridiche o agli accertamenti di fatto riferiti a periodi d'imposta distinti.
- In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 può essere superata dal contribuente solo mediante prova analitica della natura non imponibile di ciascuna movimentazione.
- Quando il contribuente offre una giustificazione analitica dei singoli versamenti o prelievi, il giudice di merito deve confutare tali deduzioni con una verifica altrettanto analitica e non può limitarsi a valutazioni per categorie o per gruppi di operazioni.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un terzo non equivale a prova testimoniale nel processo tributario, ma è un elemento indiziario ammissibile e valutabile insieme agli altri elementi di prova.
- L'erronea esclusione di un mezzo indiziario ammissibile può determinare vizio della motivazione e della valutazione probatoria, quando tale errore incida sull'esame delle singole movimentazioni contestate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17704/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17710/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17714/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17718/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →