Cassazione Civile, Ordinanza n. 17710/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice per il pagamento di corrispettivi relativi alla vendita di gas tecnici. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, in via riconvenzionale, l’esistenza di un rapporto di agenzia con la creditrice e chiedendo la compensazione o comunque la regolazione di un controcredito per provvigioni non riscosse, indennità di fine rapporto e danni asseritamente derivanti da violazione di un patto di non concorrenza e da abuso di posizione dominante. I giudici di merito hanno respinto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato la decisione ritenendo, tra l’altro, che: la domanda riconvenzionale implicasse anche l’impugnazione della conferma dell’ingiunzione; il patto di non concorrenza fosse stato previsto per iscritto solo a carico della società opponente; il controcredito non fosse provato né quanto alla riferibilità soggettiva delle pretese alla creditrice, né quanto all’ammontare; non potesse sopperirsi alle carenze probatorie con una consulenza tecnica esplorativa. In cassazione la ricorrente principale ha denunciato violazione dell’art. 2596 c.c. per mancato riconoscimento del patto di non concorrenza e della sua violazione, nonché violazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che il controcredito era stato provato documentalmente e che, in una prospettiva di responsabilità contrattuale, spettasse alla controparte dimostrare l’adempimento. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato deducendo violazione dell’art. 346 c.p.c., assumendo che in appello non fosse stata specificamente censurata la statuizione di conferma del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non riportava né illustrava in modo specifico il patto di non concorrenza e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che il patto risultava sottoscritto solo dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si misurava con le autonome rationes della decisione di merito: mancanza di prova della riferibilità delle pretese alla controparte, mancata dimostrazione del quantum e inammissibilità di una consulenza tecnica esplorativa; inoltre la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio non superava il rilievo preliminare della mancata prova del fatto costitutivo. Il ricorso incidentale è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non coglieva pienamente la ratio della decisione e, comunque, difettava di interesse, essendo stata confermata l’ingiunzione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2596 c.c.
Il patto di non concorrenza, ove invocato come fonte di responsabilità o di controcredito, deve risultare allegato e specificamente provato; non basta una deduzione apodittica della sua esistenza o della sua violazione.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio controcredito; la regola sull'onere della prova non può essere invocata per supplire alla mancata dimostrazione della riferibilità soggettiva delle pretese e della loro quantificazione.
art. 346 c.p.c.
La censura incidentale richiede il confronto con la specifica ratio della decisione di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario l'assolvimento del requisito di specificità e di autosufficienza, con puntuale indicazione e illustrazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto/inammissibilità, è dovuto l'ulteriore contributo unificato anche a carico della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di norme sostanziali o processuali deve confrontarsi puntualmente con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata confutazione di anche una sola di esse rende il motivo inammissibile.
- La deduzione di un patto di non concorrenza o di un controcredito fondato sulla sua violazione richiede specifica allegazione del contenuto del patto, della sua riferibilità alle parti e della sua effettiva violazione; la mera evocazione del rapporto contrattuale non è sufficiente.
- L'onere della prova grava sulla parte che afferma il fatto costitutivo del proprio credito o controcredito, sia quanto all'an debeatur sia quanto al quantum debeatur; la prova non può essere sostituita da consulenza tecnica esplorativa.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare integralmente la mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
- La censura incidentale è inammissibile quando non si misura con la ratio della decisione impugnata e, comunque, quando difetta di un concreto interesse a impugnare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17704/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17714/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17718/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →