Cassazione Civile, Ordinanza n. 13409/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, notificato nel luglio 2014, con cui venivano contestati maggiori Irpef, Irap e Iva. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata riformata a favore del contribuente, ritenendosi che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento perché, al momento della notifica, sarebbe stato ormai spirato il termine ordinario e non sarebbe operante il raddoppio dei termini. L'Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la normativa sopravvenuta del 2015 non si applica all'avviso già notificato nel 2014; con il secondo denuncia la violazione delle regole sull'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, assumendo che la CTR, una volta ritenuta la decadenza, non avrebbe potuto esaminare il motivo relativo alla ripartizione probatoria.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Ritiene erronea la decisione della CTR nella parte in cui ha escluso l'operatività del raddoppio dei termini per Irpef e Iva, perché per gli avvisi già notificati prima delle modifiche del 2015 continua a operare il regime transitorio che salva gli effetti degli atti impositivi già notificati. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente alla parte relativa a Irpef e Iva, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese. La Corte precisa inoltre che il raddoppio dei termini non opera per l'Irap, poiché tale tributo non è assistito da sanzioni penali presupposto del meccanismo in esame.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I termini di accertamento per Irpef, nella versione applicabile ratione temporis, si raddoppiano in presenza di seri indizi di reato che comportino l'obbligo di denuncia penale; la disciplina sopravvenuta non incide sugli avvisi già notificati prima delle riforme del 2015.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'Iva vale il medesimo principio del raddoppio dei termini in presenza dei presupposti penali, con salvezza degli avvisi già notificati secondo il regime transitorio.
art. 1, comma 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208
La norma non si applica agli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria richiamata, che salva gli effetti degli atti già emessi.
art. 2, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Il regime transitorio fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto e delimita l'ambito delle modifiche al raddoppio dei termini.
art. 2, comma 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Permane la disciplina transitoria che salva gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
Richiamato nel motivo assorbito relativo all'onere della prova, non esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo assorbito in tema di operazioni inesistenti e riparto dell'onere probatorio.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo assorbito in tema di contenuto dell'atto di impugnazione tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per gli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore delle riforme del 2015, continua a operare il regime transitorio che salva gli effetti degli atti già notificati, sicché le modifiche al raddoppio dei termini non possono essere applicate retroattivamente in danno dell'Amministrazione.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per Irpef e Iva opera, nella disciplina applicabile ratione temporis, quando emergano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia poi archiviata o presentata tardivamente.
- Per i tributi non assistiti da sanzioni penali presupposto del meccanismo, come l'Irap, non trova applicazione il raddoppio dei termini di accertamento.
- Quando un primo motivo di ricorso definisce la questione decisiva della validità dell'accertamento, le ulteriori censure restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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