Cassazione Civile, Ordinanza n. 13313/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Guinea Bissau ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso è stato articolato in tre motivi, ma l'ordinanza non ne riproduce il contenuto nel dettaglio. La Corte si è soffermata in via preliminare su un profilo processuale decisivo: trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2018, trovava applicazione l'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, il quale richiede, a pena di inammissibilità, che la procura per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che tale posteriorità sia certificata dal difensore. La procura prodotta dal ricorrente recava la data e l'autentica della firma, ma non una specifica certificazione della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento. La Corte ha ritenuto insufficiente la mera formula di autentica, seguendo il principio già chiarito dalle Sezioni Unite e ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito formale della procura speciale. Ha rilevato che la procura, pur contenendo data e autenticazione della firma, non recava un'espressa certificazione del difensore circa il fatto che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. In applicazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, interpretato dalle Sezioni Unite e ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, la mancanza di tale attestazione determina l'inammissibilità del ricorso. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
«la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»
Per i ricorsi in materia di protezione internazionale disciplinati da questa norma, la procura speciale per cassazione deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la sola autentica della firma non basta.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito ulteriore e speciale.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale del rito protezione internazionale.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale della norma, interpretata nel senso sopra indicato, è stata dichiarata infondata.
art. 10 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'onere di certificazione della procura.
art. 24 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità; la Corte costituzionale ha escluso che l'onere renda impossibile o eccessivamente difficile il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina processuale speciale.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU nella valutazione della legittimità costituzionale.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 46 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 18 CDFUE
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 19, par. 2, CDFUE
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 13 CEDU
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 14 CEDU
Richiamato come parametro sovranazionale nel giudizio di costituzionalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'indicazione esplicita della sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se tale posteriorità è certificata dal difensore.
- La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 non è surrogabile dal solo contenuto complessivo della procura, né dalla mera indicazione della data o del provvedimento sfavorevole: occorre un'attestazione espressa della posteriorità.
- Non sono necessarie formule sacramentali né due attestazioni distinte: è sufficiente che il difensore, anche con un'unica sottoscrizione, dichiari in modo chiaro di autenticare la firma e di certificare che la procura è stata rilasciata dopo la comunicazione del decreto.
- La mancanza della specifica certificazione della data di rilascio della procura comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di requisito processuale speciale previsto a pena di inammissibilità.
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