Cassazione Civile, Ordinanza n. 13324/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dal trattenimento presso un C.P.R. disposto nei confronti di un cittadino tunisino, dopo un decreto di espulsione adottato per presunto ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera. Il soggetto interessato era stato soccorso in mare, condotto a Lampedusa, identificato allo sbarco e poi trasferito altrove. Successivamente, a seguito della convalida del trattenimento, la Questura chiese una proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, deducendo che il trattenuto aveva rifiutato l’accertamento sanitario tramite tampone molecolare, ostacolando il rimpatrio. La difesa si oppose alla proroga, richiamando anche la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, poiché i fatti noti escludevano l’ingresso clandestino o la sottrazione ai controlli di frontiera. I motivi di ricorso per cassazione furono due: (1) motivazione apparente del decreto di proroga, perché il Giudice di pace si era limitato a recepire in modo stereotipato le ragioni della Questura senza confrontarsi con le eccezioni difensive; (2) violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. 286/1998, per l’illegittimità del trattenimento e della proroga derivante dall’erroneità del presupposto espulsivo, essendo il ricorrente stato soccorso e identificato all’arrivo, circostanza incompatibile con l’ipotesi di ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il decreto di proroga del trattenimento era sorretto da motivazione meramente apparente, formulata con clausole di stile e priva di un effettivo esame delle specifiche difese svolte dal ricorrente, in violazione del requisito del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha inoltre ribadito che il trattenimento dello straniero e le sue proroghe costituiscono misure di privazione della libertà personale rigidamente tipizzate dalla legge, non consentendo margini discrezionali non ancorati alle condizioni e ai limiti temporali previsti dall’art. 14 d.lgs. 286/1998. Poiché, al momento della decisione, era già decorso il termine perentorio entro cui la proroga poteva essere disposta, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di pace. Non sono state regolate le spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di una amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare la motivazione apparente del provvedimento impugnato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di espulsione e trattenimento
richiamato dal ricorrente per contestare l’erronea qualificazione della fattispecie espulsiva
la Corte ne ha considerato il presupposto applicativo, escludendo che i fatti allegati integrassero l’ingresso sottratto ai controlli di frontiera
disciplina il trattenimento dello straniero e le sue proroghe, che devono essere rigorosamente motivate e temporalmente tipizzate
art. 15 Direttiva 2008/115/CE
richiamata quale parametro europeo della disciplina del trattenimento e delle proroghe
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 13 Cost.
evocato come fondamento della riserva assoluta di legge in materia di limitazione della libertà personale
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata contestazione dei fatti allegati
utilizzato per la cassazione senza rinvio, poiché non residuava spazio per una nuova decisione sulla proroga
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in tema di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come norma che disciplina il giudice competente a provvedere sulla liquidazione nel giudizio di cassazione
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
escluso che possa operare, nei termini richiamati dalla Corte, per la soccombenza di un’Amministrazione statale
Massime di principio
- Il provvedimento giudiziale che dispone o proroga il trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione concreta, specifica e autonomamente argomentata; non è sufficiente il rinvio stereotipato alle ragioni dell’amministrazione o l’uso di formule di stile.
- Il trattenimento dello straniero, incidendo sulla libertà personale, è legittimo solo nei casi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge; ne consegue che il controllo giudiziale deve verificare la puntuale sussistenza dei presupposti legali e la congruenza della proroga rispetto alla finalità del rimpatrio.
- Se il termine perentorio entro cui la proroga del trattenimento poteva essere disposta è già decorso, la cassazione del provvedimento può avvenire senza rinvio, perché non residua alcuno spazio per una nuova valutazione di merito.
- Ai fini della legittimità del decreto espulsivo fondato sull’ingresso sottratto ai controlli di frontiera, non basta una mera affermazione apodittica dell’autorità: occorre che i fatti accertati siano coerenti con l’assenza di controlli all’ingresso nel territorio nazionale.
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