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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13324/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dal trattenimento presso un C.P.R. disposto nei confronti di un cittadino tunisino, dopo un decreto di espulsione adottato per presunto ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera. Il soggetto interessato era stato soccorso in mare, condotto a Lampedusa, identificato allo sbarco e poi trasferito altrove. Successivamente, a seguito della convalida del trattenimento, la Questura chiese una proroga ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, deducendo che il trattenuto aveva rifiutato l’accertamento sanitario tramite tampone molecolare, ostacolando il rimpatrio. La difesa si oppose alla proroga, richiamando anche la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, poiché i fatti noti escludevano l’ingresso clandestino o la sottrazione ai controlli di frontiera. I motivi di ricorso per cassazione furono due: (1) motivazione apparente del decreto di proroga, perché il Giudice di pace si era limitato a recepire in modo stereotipato le ragioni della Questura senza confrontarsi con le eccezioni difensive; (2) violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. 286/1998, per l’illegittimità del trattenimento e della proroga derivante dall’erroneità del presupposto espulsivo, essendo il ricorrente stato soccorso e identificato all’arrivo, circostanza incompatibile con l’ipotesi di ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il decreto di proroga del trattenimento era sorretto da motivazione meramente apparente, formulata con clausole di stile e priva di un effettivo esame delle specifiche difese svolte dal ricorrente, in violazione del requisito del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha inoltre ribadito che il trattenimento dello straniero e le sue proroghe costituiscono misure di privazione della libertà personale rigidamente tipizzate dalla legge, non consentendo margini discrezionali non ancorati alle condizioni e ai limiti temporali previsti dall’art. 14 d.lgs. 286/1998. Poiché, al momento della decisione, era già decorso il termine perentorio entro cui la proroga poteva essere disposta, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di pace. Non sono state regolate le spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di una amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per censurare la motivazione apparente del provvedimento impugnato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di espulsione e trattenimento

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    richiamato dal ricorrente per contestare l’erronea qualificazione della fattispecie espulsiva

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    la Corte ne ha considerato il presupposto applicativo, escludendo che i fatti allegati integrassero l’ingresso sottratto ai controlli di frontiera

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    disciplina il trattenimento dello straniero e le sue proroghe, che devono essere rigorosamente motivate e temporalmente tipizzate

  • art. 15 Direttiva 2008/115/CE

    richiamata quale parametro europeo della disciplina del trattenimento e delle proroghe

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 13 Cost.

    evocato come fondamento della riserva assoluta di legge in materia di limitazione della libertà personale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata contestazione dei fatti allegati

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio, poiché non residuava spazio per una nuova decisione sulla proroga

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in tema di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come norma che disciplina il giudice competente a provvedere sulla liquidazione nel giudizio di cassazione

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    escluso che possa operare, nei termini richiamati dalla Corte, per la soccombenza di un’Amministrazione statale

Massime di principio

  • Il provvedimento giudiziale che dispone o proroga il trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione concreta, specifica e autonomamente argomentata; non è sufficiente il rinvio stereotipato alle ragioni dell’amministrazione o l’uso di formule di stile.
  • Il trattenimento dello straniero, incidendo sulla libertà personale, è legittimo solo nei casi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge; ne consegue che il controllo giudiziale deve verificare la puntuale sussistenza dei presupposti legali e la congruenza della proroga rispetto alla finalità del rimpatrio.
  • Se il termine perentorio entro cui la proroga del trattenimento poteva essere disposta è già decorso, la cassazione del provvedimento può avvenire senza rinvio, perché non residua alcuno spazio per una nuova valutazione di merito.
  • Ai fini della legittimità del decreto espulsivo fondato sull’ingresso sottratto ai controlli di frontiera, non basta una mera affermazione apodittica dell’autorità: occorre che i fatti accertati siano coerenti con l’assenza di controlli all’ingresso nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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