Cassazione Civile, Ordinanza n. 13317/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'espulsione di un cittadino tunisino e dal suo trattenimento presso un CPR, inizialmente convalidato e poi prorogato più volte dal giudice di pace. L'ultima proroga impugnata riguardava ulteriori 20 giorni disposti il 7.9.2022. Il ricorrente ha censurato il decreto per tre profili: 1) violazione degli artt. 2 Cost. e 19 d.lgs. 286/1998 e motivazione inesistente o apparente, senza però esplicitare le ragioni della dedotta illegittimità; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione non raggiungesse il minimo costituzionale; 3) violazione degli artt. 13 e 3 Cost. e dell'art. 3 d.l. 130/2020, perché il giudice di pace non avrebbe verificato i presupposti richiesti per la seconda proroga e quelle successive del trattenimento, cioè l'esistenza di elementi concreti che rendessero probabile l'identificazione o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ma fondato il terzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha cassato senza rinvio il decreto impugnato. Ha ritenuto che, per la quarta proroga del trattenimento, il giudice di pace non avesse accertato il presupposto normativo richiesto dall'art. 14, comma 5, TUI, come modificato nel tempo, limitandosi a valorizzare la sola attesa di una risposta dell'Ambasciata sulla richiesta di identificazione, elemento insufficiente per le proroghe successive alla prima. Poiché nel frattempo era decorso il termine di legge per provvedere alla convalida, non era possibile un rinvio e la decisione è stata resa senza regolazione delle spese.
Norme richiamate
I motivi che deducono violazioni di legge o vizi motivazionali devono essere specificamente argomentati; il ricorso non può limitarsi a richiami generici o inconferenti.
art. 2 Cost.
Il richiamo è stato ritenuto privo di specifiche ragioni di censura, quindi non idoneo a fondare il motivo.
art. 13 Cost.
La disciplina del trattenimento nei CPR deve essere interpretata in senso rigoroso perché incide sulla libertà personale; le proroghe ulteriori richiedono un controllo giudiziale stringente.
Il richiamo è stato reputato fuor d'opera rispetto alla controversia, che riguardava la proroga del trattenimento e non l'atto di espulsione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione del decreto, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente nella parte in cui esponeva la concreta prospettiva di rimpatrio.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
"elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"
Per la seconda proroga e quelle successive non basta l'inerzia non imputabile all'Amministrazione o la mera attesa di riscontro consolare; occorre l'accertamento di specifici elementi concreti richiesti dalla norma.
Ha modificato in senso più restrittivo l'art. 14, comma 5, TUI, rafforzando i presupposti per le proroghe del trattenimento.
Ha introdotto una disciplina più rigorosa per le proroghe successive del trattenimento nei CPR rispetto al regime previgente.
In presenza di patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'Amministrazione statale non si procede alla regolazione delle spese in sentenza, dovendosi seguire il meccanismo di liquidazione previsto per il difensore.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il giudice deve verificare espressamente i presupposti legali richiesti per le proroghe successive alla prima, non essendo sufficiente la sola attestazione che l'Amministrazione sia attiva o non inerte.
- Dopo le modifiche normative all'art. 14, comma 5, TUI, la concessione della seconda proroga e di quelle ulteriori richiede elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure rendano necessario il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.
- La mera attesa di una risposta dell'autorità consolare o diplomatica non è, da sola, un presupposto sufficiente per prorogare ulteriormente il trattenimento nei CPR.
- In tema di libertà personale, il provvedimento che dispone la proroga del trattenimento deve essere motivato in modo chiaro e tale da rendere percepibili le ragioni della decisione; tuttavia una motivazione sintetica può essere sufficiente se individua il presupposto concreto posto a base della proroga.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e pertinenti: richiami normativi generici o non collegati alla concreta ratio del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità della censura.
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