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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13326/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino albanese e poi respinta dal Giudice di Pace. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993, sostenendo che l'atto di espulsione fosse invalido perché privo della sottoscrizione autografa del rappresentante dell'ufficio che lo aveva emesso; al suo posto era stata apposta una dicitura a stampa recante l'indicazione del viceprefetto aggiunto, senza firma autografa del soggetto istituzionalmente riferibile all'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che l'atto amministrativo non è invalido per la sola mancanza della sottoscrizione autografa, purché dai dati del procedimento e dal contenuto dell'atto sia comunque desumibile la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua riferibilità all'organo competente; la firma è requisito essenziale solo nei casi in cui la legge la preveda espressamente. Poiché il giudice di merito si era conformato a tali principi, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; escluso anche il raddoppio del contributo unificato per esenzione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

    È invocato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ricava un requisito generale di sottoscrizione autografa tale da rendere invalido l'atto amministrativo privo di firma; la validità dipende invece dalla riconoscibilità della provenienza dell'atto e dalla previsione legislativa espressa della firma come requisito essenziale.

Massime di principio

  • L'atto amministrativo non è nullo o invalido per il solo difetto di sottoscrizione autografa, se dal procedimento o dal contenuto dell'atto è comunque desumibile la sua sicura provenienza dall'amministrazione e l'attribuibilità all'organo competente.
  • La sottoscrizione autografa costituisce requisito essenziale dell'atto amministrativo solo quando una specifica disposizione di legge la preveda espressamente come elemento di validità.
  • Chi contesta la validità dell'atto per difetto di firma deve confrontarsi con la concreta riferibilità dell'atto all'amministrazione, non potendosi desumere automaticamente l'invalidità dalla sola assenza della firma manoscritta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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