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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13323/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Giudice di Pace di Torino che aveva disposto la terza proroga del trattenimento presso il CPR di Torino, per ulteriori trenta giorni. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 14, quinto comma, t.u. immigrazione e dell'art. 15, paragrafi 3 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la proroga era stata concessa senza che fossero emersi elementi concreti idonei a rendere probabile l'identificazione, né la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; ha inoltre evidenziato che la proroga si fondava sulla medesima richiesta di riammissione già inviata alle rappresentanze bengalesi senza riscontro. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 13 e 14, commi terzo e quarto, t.u. immigrazione, 15, paragrafi 2 e 4, della Direttiva 2008/115/CE, e 111, sesto comma, Cost., per motivazione apparente del decreto di proroga.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, perché la motivazione del Giudice di Pace consentiva comunque di ricostruire l'iter logico seguito. Ha però accolto il primo motivo, affermando che per la seconda proroga e per quelle successive l'art. 14, quinto comma, t.u. immigrazione richiede elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio. Il decreto impugnato non conteneva una base fattuale idonea a dimostrare tale strumentalità della misura. Di conseguenza, la Corte ha cassato il decreto senza rinvio. Quanto alle spese, ha rilevato che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, essendo soccombente un'amministrazione statale, non vi era luogo a regolazione delle spese nel giudizio di legittimità; ha precisato che la liquidazione spettava al Giudice di pace di Torino anche per il giudizio di merito e di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 14, quinto comma, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" ovvero necessità del provvedimento "al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"

    Per la seconda proroga e per quelle successive del trattenimento è richiesto un rigoroso accertamento di specifici elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenerne la detenzione per organizzare il rimpatrio.

  • art. 15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE

    La disciplina europea è richiamata a sostegno della necessità di controllare la legittimità e la giustificazione delle proroghe del trattenimento in funzione del rimpatrio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare una motivazione ritenuta apparente e quindi un vizio del provvedimento impugnato.

  • art. 13 Cost.

    La Corte collega il maggiore rigore richiesto per le proroghe successive del trattenimento all'esigenza di più stretta osservanza della libertà personale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va liquidato con istanza al giudice del procedimento, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 83, secondo comma, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Nel giudizio di cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nelle proroghe successive della misura di trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare in modo concreto e specifico se esistano elementi idonei a rendere probabile l'identificazione oppure a giustificare la prosecuzione del trattenimento per l'organizzazione del rimpatrio.
  • Una motivazione è solo apparente quando consente comunque di ricostruire il percorso argomentativo del giudice; in tal caso il vizio di motivazione non sussiste, anche se la motivazione sia sintetica.
  • In presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi del difensore segue la disciplina speciale del testo unico spese di giustizia e non la regola della condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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