Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21047/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di invito a comparire e deposito di documentazione, l'Agenzia delle entrate notificava alla società in nome collettivo un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2006, fondato su accertamento analitico-induttivo e sulla ritenuta antieconomicità della gestione aziendale, con recupero di maggiori ricavi per Euro 21.748,00. Conseguentemente emetteva avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci per maggiori redditi di partecipazione e Irpef. I contribuenti impugnavano gli atti, ma la Commissione tributaria regionale riformava la decisione favorevole di primo grado e riteneva legittimi gli accertamenti. In cassazione il socio ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che l'avviso fosse fondato essenzialmente sugli studi di settore e quindi dovesse essere preceduto da invito al contraddittorio; 2) nullità della sentenza e violazione della disciplina sul contraddittorio preventivo, sostenendo che esso fosse comunque necessario prima di ogni accertamento; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando che la Ctr non avesse rilevato il difetto di legittimazione della società, già cancellata dal registro delle imprese, a impugnare l'atto e che ciò rendesse incontestabile anche l'attribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del socio. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, per gli accertamenti in esame, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; l'obbligo opera solo nei tributi armonizzati nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale e, per gli accertamenti basati sugli studi di settore, solo quando l'atto si fondi esclusivamente su tali dati, mentre nel caso concreto l'accertamento era anche supportato da ulteriori elementi, in particolare l'antieconomicità della gestione. Inoltre, dagli atti risultava che un invito a comparire con richiesta di chiarimenti e documentazione era stato effettivamente inviato alla società. Il terzo motivo è stato ritenuto in larga parte inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito della prova indiziaria e non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva qualificato l'accertamento come analitico-induttivo e aveva valorizzato la mancata prova contraria della contribuente rispetto alla presunzione di antieconomicità. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • Per gli accertamenti fondati sugli studi di settore il contraddittorio preventivo è necessario solo se l'atto si basa esclusivamente su tali risultanze; se l'Ufficio utilizza anche ulteriori elementi presuntivi o giustificativi, l'omissione del contraddittorio non determina invalidità dell'atto.
  • Quando l'Amministrazione abbia comunque attivato un invito a comparire e richiesto chiarimenti e documentazione, il requisito del contraddittorio endoprocedimentale può dirsi soddisfatto nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi se il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'antieconomicità della gestione aziendale può costituire elemento presuntivo idoneo a sorreggere un accertamento analitico-induttivo, anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, se la contribuente non fornisce una prova contraria concreta e specifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.