Cassazione Civile, Ordinanza n. 36148/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate per crediti d’imposta ritenuti indebitamente utilizzati dalla società negli anni 1997, 1998 e 1999, in esito a una complessa ristrutturazione societaria ritenuta elusiva dall’Ufficio. Dopo una prima fase contenziosa, culminata in precedente cassazione con rinvio, la CTR del Veneto aveva nuovamente rigettato le ragioni della contribuente. In cassazione la società aveva articolato nove motivi, deducendo, tra l’altro, nullità della sentenza di rinvio per violazione del principio di diritto e dell’art. 295 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia e omessa motivazione, nonché violazioni sostanziali in tema di disciplina dell’elusione/abuso fiscale, onere della prova, recupero dei crediti d’imposta e sanzioni. Nel corso del giudizio la ricorrente ha però depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della l. n. 197/2022, sostenendo che la controversia fosse definibile e che, in base agli importi già versati, non residuassero somme da pagare.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale. Ha ritenuto che l’istanza rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, anche se la lite aveva ad oggetto un atto di recupero crediti e non un atto impositivo in senso stretto, essendo comunque parte l’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre rilevato che, non emergendo importi ulteriori da versare, la definizione si perfezionava con la sola presentazione della domanda. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, e non è stato applicato il doppio contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità, invocata dalla ricorrente nei motivi di ricorso
richiamato in relazione al vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamato con riguardo ai poteri del giudice di rinvio dopo la cassazione
richiamato per dedotte omissioni di pronuncia e asserita abnormità della sentenza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sostanziale in tema di operazioni elusive contestate dall’Amministrazione
richiamati in relazione al riparto dell’onere della prova e alla efficacia probatoria degli atti
art. 1, commi 421 e 422, l. n. 311/2004
richiamati come base normativa dell’atto di recupero dei crediti d’imposta
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni
richiamato in relazione alla dedotta inammissibilità della richiesta di non applicazione delle sanzioni nel giudizio di rinvio
richiamato in relazione alla pretesa violazione di norme processuali tributarie
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
richiamato per la questione della non applicazione delle sanzioni e della loro omogeneità o diversità
art. 1, commi 186, 194, 196, 197, 200 e 201, l. n. 197/2022
interpretati nel senso che la definizione agevolata riguarda anche controversie aventi ad oggetto atti di recupero di crediti d’imposta, si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti, oppure con la sola domanda se non residuano importi da versare, e comporta l’estinzione del giudizio
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/2023
richiamato quale indice dell’inclusione della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini della definizione agevolata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla l. n. 197/2022 può riguardare anche controversie relative ad atti di recupero di crediti d’imposta, non soltanto gli atti impositivi in senso stretto, purché la parte pubblica sia l’Agenzia delle Entrate.
- Se, ai fini della definizione agevolata, non risultano importi ulteriori dovuti perché quelli versati in pendenza di giudizio esauriscono la pretesa definitoria, la controversia si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- Una volta perfezionata la definizione agevolata della lite fiscale, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- La misura del c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo per definizione agevolata, perché essa è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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