Cassazione Civile, Ordinanza n. 25001/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato, con recupero dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2003. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il debito fosse inesistente per un errore materiale nella compilazione della dichiarazione: nel modello Unico 2004 sarebbe stato erroneamente indicato un credito IVA e un codice di compensazione riferiti all'anno 2002 invece che al 2003, con conseguente sovrastima del credito contestato. La società deduceva inoltre che la successiva dichiarazione Modello Unico 2007 aveva rettificato l'errore e che un PVC e l'attività di verifica dell'Ufficio non avevano evidenziato debiti IVA per l'anno 2003. Nel ricorso per cassazione venivano proposti undici motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato esame della documentazione e per erronea ripartizione dell'onere probatorio; violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 per mancata considerazione della rettifica dichiarativa entro il termine quadriennale; violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per asserita carenza di motivazione e mancato previo avviso; violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. per mancata valorizzazione dei fatti non contestati; omessa pronuncia sulla mancata risposta ad autotutela dopo avviso bonario; carenza di motivazione della cartella; vizi della notificazione e necessità della raccomandata informativa; mancanza di sottoscrizione della cartella; mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi e della norma applicata; indebito addebito di compensi di riscossione; omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, per difetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di merito. Quanto al merito, ha ritenuto fondato l'undicesimo motivo di ricorso, relativo all'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la CTR non aveva esaminato le circostanze e la documentazione addotte dalla contribuente per dimostrare l'erronea indicazione del credito IVA e l'assenza del debito. Ha quindi accolto tale motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione sull'onere della prova, ma la Corte decide il ricorso sul diverso profilo dell'omesso esame di fatti decisivi.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocato dalla ricorrente sulla rettifica della dichiarazione entro il termine di accertamento.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione al controllo automatizzato e alla motivazione della cartella.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al controllo automatizzato IVA e alla motivazione della cartella.
Invocati per sostenere che i fatti non contestati e la documentazione prodotta dovessero essere posti a base della decisione.
art. 6, commi 1 e 5, L. n. 212 del 2000
Richiamato per contestare la mancata risposta all'istanza di autotutela e la tutela del contribuente.
Richiamato per il procedimento conseguente all'esito del controllo automatizzato e all'avviso bonario.
Richiamata in relazione alla motivazione dell'atto e all'argomento sull'art. 21-octies.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato sui vizi della notificazione della cartella.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato sui vizi della notificazione della cartella.
Invocato per sostenere l'eventuale sanatoria dei vizi formali di notificazione.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato sulla sottoscrizione della cartella.
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
Citato dalla CTR per ritenere irrilevante l'eventuale vizio formale della cartella, trattandosi di atto vincolato.
Richiamato dalla Corte per escludere nel caso concreto la preclusione della doppia conforme, poiché l'appello era anteriore all'11 settembre 2012.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per precisare che la preclusione all'omesso esame dei fatti storici non opera quando nei due gradi di merito non vi sia stata effettiva istruzione probatoria o le ragioni di fatto non siano le stesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una cartella conseguente a controllo automatizzato, il contribuente può censurare la decisione di merito per omesso esame di circostanze decisive e della documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza o l'erronea quantificazione del debito tributario.
- La preclusione derivante dalla cd. doppia conforme non opera quando l'appello è anteriore alla sua introduzione o, comunque, quando nei due gradi di merito non vi sia stata una effettiva e sovrapponibile valutazione delle medesime questioni di fatto.
- In presenza di una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato, il giudice deve verificare le specifiche allegazioni del contribuente sull'errore dichiarativo e sulla documentazione prodotta, non potendo limitarsi a considerazioni generiche sulla vincolatività dell'atto.
- Il ricorso per cassazione contro un soggetto privo di legittimazione processuale o estraneo ai gradi di merito è inammissibile.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per omesso esame di fatti decisivi, gli ulteriori motivi che investono la medesima decisione restano assorbiti.
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