Cassazione Civile, Ordinanza n. 08771/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero a tassazione di redditi relativi all’anno d’imposta 2007, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di indagini originate da un procedimento penale. La società contribuente ha impugnato l’atto deducendo che esso fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 dopo la consegna del PVC. La CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento, valorizzando la situazione di liquidazione e poi di fallimento della società, la sua asserita pericolosità fiscale e l’assenza di pregiudizio concreto al diritto di difesa. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina sul termine dilatorio e delle norme che presidiano l’obbligo di motivazione e la validità dell’atto impositivo, sostenendo che mancasse una specifica e motivata urgenza idonea a giustificare l’emissione anticipata dell’avviso; con il secondo motivo, in via subordinata, hanno contestato che la sentenza avesse valorizzato fatti successivi alla notifica dell’accertamento, in particolare il fallimento, ai fini della legittimità dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, l’anticipazione dell’avviso rispetto al termine di 60 giorni è legittima solo se l’Amministrazione dimostra, con giudizio ex ante, specifiche ragioni di urgenza idonee a tutelare il credito erariale; ha però rilevato che nel caso concreto la CTR aveva fondato la decisione su una pluralità di elementi già esistenti al momento dell’atto, tra cui la pericolosità fiscale della società, emersa dalle indagini dell’autorità giudiziaria, e non sulla sola messa in liquidazione o sul solo fallimento. Ha inoltre osservato che la liquidazione non estingue la società né preclude l’attività accertativa, e che una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla mancata prova del concreto pregiudizio difensivo da parte del contribuente, non era stata specificamente censurata. I motivi sono stati quindi considerati, in sostanza, tentativi di rivalutazione del merito e per questo respinti. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
L’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine è legittimo solo in presenza di specifiche e provate ragioni di urgenza valutabili ex ante; in difetto, l’atto è nullo. La sola liquidazione della società non integra di per sé urgenza.
Richiamato come parametro di censura insieme alle norme sulla motivazione e legittimità dell’atto, ma non accolto come decisivo nel caso concreto.
art. 21-septies L. n. 241/1990
Richiamato ai fini della dedotta nullità dell’atto, senza che la censura sia stata accolta.
Richiamato quale norma sulla motivazione/validità dell’avviso di accertamento; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti nella decisione impugnata.
Citate nel ricorso, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.
Richiamato nel ricorso, ma non determinante ai fini dell’esito.
Base del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario, il termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC costituisce una garanzia sostanziale del contraddittorio endoprocedimentale; la sua inosservanza determina la nullità dell’atto, salvo che l’Ufficio dimostri specifiche ragioni di urgenza.
- Le ragioni di urgenza che giustificano l’emissione anticipata dell’avviso devono essere accertate con giudizio ex ante, sulla base di fatti ed elementi già esistenti prima della notifica dell’atto, e devono essere provate dall’Amministrazione.
- La sola messa in liquidazione o la sola pendenza del fallimento della società contribuente non sono, di per sé, sufficienti a integrare l’urgenza richiesta per derogare al termine di 60 giorni.
- La valutazione della legittimità dell’accertamento anticipato può fondarsi su una pluralità di elementi sintomatici della pericolosità fiscale del contribuente, purché tali elementi siano già noti al momento dell’adozione dell’atto.
- In cassazione, una censura che si limiti a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza aggredire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile o comunque infondata nei limiti in cui non investe la motivazione decisiva.
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