Cassazione Civile, Ordinanza n. 30340/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un rimborso erogato dall'Amministrazione finanziaria a favore di un contribuente, conseguente all'applicazione del trattamento fiscale ritenuto spettante su somme corrisposte in relazione a un fondo previdenziale integrativo aziendale. In seguito, l'Agenzia ritenne di avere erroneamente interpretato la precedente pronuncia delle Sezioni Unite che aveva dato origine al rimborso e recuperò quanto versato mediante iscrizione a ruolo e successiva cartella di pagamento. Il contribuente impugnò la cartella, ma i giudici di merito respinsero l'impostazione dell'Ufficio ritenendo, da un lato, formato un giudicato sul diritto al rimborso e, dall'altro, necessario un nuovo atto impositivo. Parallelamente, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aderì alla definizione agevolata delle controversie tributarie e pagò quanto richiesto; l'Agenzia notificò però un diniego, sostenendo che la lite riguardasse un atto di mera riscossione, non definibile ai sensi del d.l. n. 119/2018. Il ricorso del contribuente contro il diniego era quindi volto a far valere l'applicabilità della definizione agevolata anche alla controversia sulla cartella. Il ricorso principale dell'Agenzia censurava invece la sentenza regionale per violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme tributarie richiamate, sostenendo che non vi era alcun giudicato sul quantum del credito e che la cartella era legittima come recupero di un indebito ex art. 43 d.P.R. n. 602/1973, senza necessità di un previo atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la controversia non avesse ad oggetto un atto impositivo ma un mero recupero di indebito, quindi fuori dall'ambito applicativo della sanatoria. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, assorbendo il secondo, cassando la sentenza della CTR. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la cartella. Le spese della fase di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482
aliquota agevolata al 12,50%
si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento dei fondi previdenziali integrativi solo se esse derivano dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come base del regime di tassazione separata per la sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, per l'intera prestazione.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la tassazione separata delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il procedimento automatizzato è ritenuto non pertinente quando l'atto contestato non sia una rettifica del reddito dichiarato ma il recupero di una somma indebitamente rimborsata.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
consente il recupero delle somme indebitamente rimborsate mediante iscrizione a ruolo.
la Corte esclude che la precedente pronuncia delle Sezioni Unite abbia formato giudicato sul quantum debeatur del rimborso.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo dell'Agenzia insieme alle altre norme tributarie, ma non decisivo dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella è impugnabile anche per motivi di merito quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente; principio richiamato ma ritenuto non risolutivo nel caso concreto.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione della causa nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, ma non si applica alle controversie aventi ad oggetto atti di mera riscossione privi di contenuto impositivo.
art. 7, comma 2, lett. b), num. 2), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma richiamata per l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto ai fini della definizione agevolata, ma in concreto inidonea a fondare l'accesso alla procedura per il tipo di lite dedotta.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una decisione di legittimità che affermi un principio di diritto in materia tributaria non coincide automaticamente con il riconoscimento del quantum debeatur del singolo contribuente, quando la statuizione non contenga una concreta liquidazione del credito o un accertamento specifico del diritto al rimborso.
- In tema di fondi previdenziali integrativi, la tassazione al 12,50% sulle somme asseritamente costituenti rendimento si applica solo alla parte effettivamente riferibile a investimenti sul mercato finanziario del capitale accantonato; non opera in modo automatico sull'intera prestazione.
- Il contribuente che chiede il rimborso o contesta il recupero deve provare quale quota della prestazione sia realmente imputabile a rendimenti da investimento, non essendo sufficiente il mero richiamo a conteggi dell'ente erogatore se non consentono di verificare la natura finanziaria dell'incremento.
- La cartella emessa per il recupero di un rimborso indebitamente effettuato dall'Amministrazione non ha natura di atto impositivo di rettifica del reddito dichiarato, ma integra un atto di riscossione di un indebito; pertanto, non richiede necessariamente un precedente avviso di accertamento.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie è applicabile alle liti su atti aventi contenuto impositivo; restano escluse le controversie che abbiano per oggetto meri atti di riscossione o di recupero di somme indebitamente rimborsate.
- Quando la controversia sia già compiutamente istruita e non residuino accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito per ragioni di economia processuale.
- rami
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