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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30340/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un rimborso erogato dall'Amministrazione finanziaria a favore di un contribuente, conseguente all'applicazione del trattamento fiscale ritenuto spettante su somme corrisposte in relazione a un fondo previdenziale integrativo aziendale. In seguito, l'Agenzia ritenne di avere erroneamente interpretato la precedente pronuncia delle Sezioni Unite che aveva dato origine al rimborso e recuperò quanto versato mediante iscrizione a ruolo e successiva cartella di pagamento. Il contribuente impugnò la cartella, ma i giudici di merito respinsero l'impostazione dell'Ufficio ritenendo, da un lato, formato un giudicato sul diritto al rimborso e, dall'altro, necessario un nuovo atto impositivo. Parallelamente, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aderì alla definizione agevolata delle controversie tributarie e pagò quanto richiesto; l'Agenzia notificò però un diniego, sostenendo che la lite riguardasse un atto di mera riscossione, non definibile ai sensi del d.l. n. 119/2018. Il ricorso del contribuente contro il diniego era quindi volto a far valere l'applicabilità della definizione agevolata anche alla controversia sulla cartella. Il ricorso principale dell'Agenzia censurava invece la sentenza regionale per violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme tributarie richiamate, sostenendo che non vi era alcun giudicato sul quantum del credito e che la cartella era legittima come recupero di un indebito ex art. 43 d.P.R. n. 602/1973, senza necessità di un previo atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la controversia non avesse ad oggetto un atto impositivo ma un mero recupero di indebito, quindi fuori dall'ambito applicativo della sanatoria. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, assorbendo il secondo, cassando la sentenza della CTR. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la cartella. Le spese della fase di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una decisione di legittimità che affermi un principio di diritto in materia tributaria non coincide automaticamente con il riconoscimento del quantum debeatur del singolo contribuente, quando la statuizione non contenga una concreta liquidazione del credito o un accertamento specifico del diritto al rimborso.
  • In tema di fondi previdenziali integrativi, la tassazione al 12,50% sulle somme asseritamente costituenti rendimento si applica solo alla parte effettivamente riferibile a investimenti sul mercato finanziario del capitale accantonato; non opera in modo automatico sull'intera prestazione.
  • Il contribuente che chiede il rimborso o contesta il recupero deve provare quale quota della prestazione sia realmente imputabile a rendimenti da investimento, non essendo sufficiente il mero richiamo a conteggi dell'ente erogatore se non consentono di verificare la natura finanziaria dell'incremento.
  • La cartella emessa per il recupero di un rimborso indebitamente effettuato dall'Amministrazione non ha natura di atto impositivo di rettifica del reddito dichiarato, ma integra un atto di riscossione di un indebito; pertanto, non richiede necessariamente un precedente avviso di accertamento.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie è applicabile alle liti su atti aventi contenuto impositivo; restano escluse le controversie che abbiano per oggetto meri atti di riscossione o di recupero di somme indebitamente rimborsate.
  • Quando la controversia sia già compiutamente istruita e non residuino accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito per ragioni di economia processuale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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