Cassazione Civile, Ordinanza n. 30183/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguardava immobili ritenuti pertinenziali, acquistati dai resistenti da una procedura di amministrazione straordinaria. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione dei beni e, in subordine o cumulativamente, il pagamento di un indennizzo per i miglioramenti asseritamente apportati ai fondi, richiamando lavori edilizi, una pratica di condono e altre vicende esecutive e trascrittive. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che non vi fosse stata interversione del possesso idonea all'usucapione e che le opere abusive, non sanate, non integrassero miglioramenti risarcibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 2910, 2912, 2697 c.c. e 115, 491 ss. c.p.c., lamentando l'erronea valutazione delle prove e degli atti processuali; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 20 legge agraria, 936, 2041, 2042, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che non potevano essere rimessi in discussione i lavori abusivi per effetto di un giudicato esterno e che spettasse comunque un compenso per i miglioramenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre rigettato l'istanza di interruzione del giudizio per la morte di uno dei ricorrenti, rilevando che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non si applica l'istituto dell'interruzione del processo. La Corte ha ritenuto i motivi non conformi all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. perché basati sul richiamo a molti documenti e atti di merito senza adeguata riproduzione, localizzazione e indicazione della loro produzione; ha anche osservato che i ricorrenti, sotto la veste di violazione di legge, proponevano in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla non idoneità delle opere abusive, non sanate, a costituire miglioramenti del fondo non risultava specificamente censurata, e la deduzione di un giudicato esterno era priva delle necessarie indicazioni sull'attestazione di passaggio in giudicato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna solidale al pagamento in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa al possesso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a rivalutare il fatto e le prove.
Richiamato in tema di interversione del possesso; la Corte di merito aveva escluso che gli atti indicati integrassero manifestazioni idonee all'interversione.
Richiamato in relazione alla pretesa usucapione, ma non in modo autosufficiente nel ricorso.
Richiamato dalla parte ricorrente senza che ciò superasse il difetto di autosufficienza.
Richiamato dalla parte ricorrente senza specifica decisività ai fini dell'ammissibilità.
Richiamato sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
Richiamati con riferimento alla vicenda esecutiva e al pignoramento, ma senza adeguata specificazione nel ricorso.
art. 20 legge agraria
Richiamato in relazione ai miglioramenti fondiari asseritamente eseguiti.
Richiamato in relazione al rimborso/indennizzo per opere eseguite sul fondo altrui.
Richiamato quale base dell'azione di arricchimento senza causa per i miglioramenti asseriti.
Richiamato in connessione con la domanda di ingiustificato arricchimento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo ha applicato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda, pena l'inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formalmente ricondotte alla violazione di legge sono state ritenute in realtà dirette a un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove.
Richiamato per escludere l'interruzione del giudizio di cassazione per morte di una parte.
Richiamato con riferimento alla necessaria attestazione del passaggio in giudicato per far valere un giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti posti a fondamento dei motivi siano specificamente indicati, riprodotti nei passaggi essenziali e localizzati nel fascicolo; il mero richiamo generico determina l'inammissibilità.
- Non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non comprende l'omessa o erronea valutazione di singoli elementi istruttori.
- Per configurare l'usucapione o l'interversione del possesso occorrono fatti univoci e idonei a manifestare il mutamento del rapporto di fatto con la cosa; la mera protrazione della detenzione o l'inadempimento di obblighi contrattuali non bastano.
- Le opere abusive non sanate, e comunque non riconosciute come legittime o come miglioramenti utili del fondo, non possono essere automaticamente valorizzate ai fini dell'indennizzo per miglioramenti.
- Per far valere un giudicato esterno nel giudizio di legittimità è necessario indicare e documentare il passaggio in giudicato del precedente provvedimento nei modi richiesti dal codice di rito.
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