Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della società per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del recesso da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, in subordine, per l'ingiustificata rottura delle trattative finalizzate alla stipula del contratto. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la Sezione lavoro del Tribunale di Palermo fosse incompetente funzionalmente, perché la domanda avrebbe avuto ad oggetto solo un risarcimento ex art. 2043 c.c. derivante da comportamento illecito della controparte, senza richiesta di costituzione o ricostituzione di un rapporto di lavoro, e quindi sarebbe spettata alle sezioni civili ordinarie del medesimo Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che non risultava dagli atti che la società avesse tempestivamente eccepito l'incompetenza nei termini dell'art. 428, primo comma, c.p.c.; ha inoltre ribadito che, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, la distinzione tra controversie soggette al rito lavoro e rito ordinario attiene alla ripartizione interna degli affari e non integra una questione di competenza tra giudici astrattamente concorrenti. Di conseguenza il regolamento di competenza avente ad oggetto tale scelta è inammissibile. Le spese sono state rinviate al giudizio definitivo e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per qualificare la pretesa come domanda risarcitoria extracontrattuale derivante da asserito illecito nel recesso dal rapporto di collaborazione

  • art. 409 c.p.c.

    utilizzato per individuare le controversie soggette al rito del lavoro, incluse quelle riconducibili ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

  • art. 413 c.p.c.

    indicato come norma fondamentale sulla competenza nel rito del lavoro, che attribuisce al tribunale in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all'art. 409 c.p.c.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato quale sede in cui il convenuto deve proporre l'eccezione di incompetenza nelle controversie soggette al rito del lavoro

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato come termine ultimo per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza da parte del giudice nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c.

  • art. 428, primo comma, c.p.c.

    la Corte afferma che l'incompetenza, nei giudizi relativi ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., va eccepita dal convenuto nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2017

    richiamato come norma introduttiva del presupposto per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'eccezione di incompetenza per le controversie riconducibili all'art. 409 c.p.c. deve essere proposta tempestivamente nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., altrimenti è preclusa; il giudice può rilevarla d'ufficio solo entro l'udienza prevista dall'art. 420 c.p.c.
  • Dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, la distinzione tra controversie da trattare con rito lavoro e rito ordinario attiene alla ripartizione interna degli affari tra sezioni del medesimo ufficio e non integra, di regola, una questione di competenza tra giudici diversi astrattamente concorrenti.
  • Il regolamento di competenza è inammissibile quando mira a ottenere la scelta tra due organi dello stesso tribunale entrambi astrattamente competenti a decidere la controversia, poiché manca un vero conflitto di competenza in senso tecnico.
  • Per le controversie di collaborazione coordinata e continuativa o comunque ricomprese nell'art. 409 c.p.c., la competenza funzionale è attribuita al tribunale in funzione di giudice del lavoro, indipendentemente dal valore della causa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaControversie di lavoro
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneRito del lavoro
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.