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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di rilevante importo emesso nei confronti di più garanti, quali fideiussori del debito di una società poi fallita. Gli opponenti avevano contestato il decreto e, in appello, avevano chiesto anche la riqualificazione della garanzia da fideiussione a contratto autonomo di garanzia. I chiamati all'eredità di uno dei fideiussori, soccombenti nei meriti, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe respinto senza adeguata motivazione l'eccezione di prescrizione del credito; con il secondo hanno denunciato violazione delle norme sulla prescrizione, sulla fideiussione e sulle obbligazioni solidali, nonché dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato il rapporto come fideiussione invece che come contratto autonomo di garanzia e avrebbe quindi applicato in modo scorretto l'effetto interruttivo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la richiesta di riqualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia fosse stata proposta solo in appello e che, comunque, nei precedenti gradi la natura fideiussoria non fosse stata contestata; dall'altro lato, ha osservato che i motivi, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. È stato ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, che aveva applicato l'art. 1310 c.c. in tema di obbligazioni solidali, affermando che l'atto interruttivo della prescrizione compiuto verso uno dei debitori produce effetto anche verso gli altri condebitori/fideiussori, senza necessità di loro conoscenza. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta violazione della norma sulla motivazione è stata esclusa, perché la Corte d'appello ha espresso una ratio decidendi sufficiente e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione, ritenuto rispettato dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare un vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente diretta al merito.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione, ma non ritenuto violato.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la diversa qualificazione del rapporto di garanzia.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti tipici della fideiussione e alla solidarietà del garante.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti e considerato nel ragionamento sull'obbligazione solidale.

  • art. 1310 c.c.

    Applicato nel senso che l'atto interruttivo della prescrizione compiuto contro uno dei debitori solidali produce effetto anche nei confronti degli altri condebitori.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico contrattuale, ma la censura è stata ritenuta diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale criterio di interpretazione complessiva del contratto, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come canone interpretativo volto a privilegiare l'efficacia del contratto.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo, ma non ritenuto violato dalla Corte di merito.

  • art. 1904 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in correlazione con i criteri interpretativi; non assume un autonomo rilievo decisorio nel provvedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione non apparente e coerente.
  • La riqualificazione di una garanzia personale da fideiussione a contratto autonomo di garanzia non può essere introdotta tardivamente in cassazione se non risulta tempestivamente contestata nei gradi di merito e richiede comunque una valutazione del contenuto negoziale incompatibile con il giudizio di legittimità.
  • Nelle obbligazioni solidali, l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei debitori esplica effetto anche verso gli altri condebitori, senza che sia necessaria la loro conoscenza dell'atto, perché l'effetto conservativo incide sul rapporto obbligatorio comune.
  • L'eccezione di prescrizione non può essere accolta quando il giudice di merito accerti che un atto avente efficacia interruttiva, come l'insinuazione al passivo del debitore principale, si estende anche ai garanti solidali.
  • La censura per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una reale presa di posizione sulla questione controversa e la doglianza miri soltanto a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliFideiussioneRicorso per cassazione
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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