Cassazione Civile, Ordinanza n. 30185/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda una garanzia autonoma rilasciata da un istituto di credito nell'interesse di una società immobiliare finanziata dall'altra banca. La garanzia, di importo pari a 1 milione di euro, era collegata all'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di finanziamento e prevedeva un termine di scadenza/liberazione indicato al 1 settembre 2010. La banca beneficiaria aveva escusso la garanzia già nel 2009 e poi, dopo una transazione intervenuta tra creditore e debitore principale, aveva effettuato una nuova escussione nel novembre 2010. Il giudizio si è concentrato su due questioni: se il termine indicato nella garanzia avesse natura decadenziale per l'escussione oppure fosse solo termine di efficacia della garanzia, e se la garanzia si fosse estinta per effetto della perdita del diritto di surrogazione ex art. 1955 c.c. a seguito della rinuncia parziale del beneficiario a un pegno. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e degli artt. 1955 e 2697 c.c., sostenendo che il termine dovesse essere qualificato come decadenziale e che l'estinzione della garanzia dovesse essere affermata per la compromissione del diritto di surroga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei contratti autonomi di garanzia il termine di scadenza della garanzia va distinto dal termine decadenziale per l'escussione e che quest'ultimo deve risultare in modo chiaro e univoco dal contratto; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la pattuizione come termine di efficacia, valorizzando il dato letterale, il comportamento successivo delle parti e l'interpretazione funzionale/utile del contratto. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, precisando che l'art. 1955 c.c. opera solo quando la perdita del diritto di surrogazione sia concreta e non quando l'esercizio sia soltanto reso più difficile dalla diminuzione delle garanzie del debitore. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come parametro formale di censura per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1367 c.c. e 2965 c.c.
sono evocati come canoni ermeneutici invocati dal ricorrente; la Corte afferma che la sentenza impugnata li ha applicati correttamente, leggendo il termine come termine di efficacia e non come decadenza
la perdita della surrogazione rileva solo se concreta e non quando la garanzia del debitore sia solo resa meno capiente o l'esercizio del diritto sia più difficoltoso
la censura sull'onere della prova è respinta perché la Corte territoriale ha accertato che non era stata provata la perdita concreta del diritto di surrogazione
è richiamato quale criterio di interpretazione funzionale del contratto, da leggere insieme ai criteri letterali e sistematici
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia, il termine di scadenza della garanzia e il termine decadenziale per l'escussione sono concetti distinti: la decadenza non si presume e deve risultare in modo chiaro e univoco dal testo contrattuale.
- L'interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale quando questo non sia risolutivo, ma deve essere condotta anche alla luce del comportamento successivo delle parti, della causa concreta e del criterio dell'interpretazione utile, così da privilegiare il significato che attribuisce effettività alle clausole.
- L'art. 1955 c.c. richiede, per l'estinzione della garanzia, la perdita concreta del diritto di surrogazione; non è sufficiente che la possibilità di surrogarsi sia semplicemente resa più difficile o meno soddisfacente dalla riduzione delle garanzie del debitore principale.
- In tema di estinzione della garanzia per fatto del creditore, chi deduce l'operatività dell'art. 1955 c.c. deve allegare e provare il pregiudizio effettivo e non una mera diminuzione di capienza o di convenienza dell'azione surrogatoria.
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