Cassazione Civile, Ordinanza n. 30182/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce dal trasferimento di terreni agricoli confinanti con un fondo di proprietà del ricorrente nel Comune di Lizzano Belvedere. I terreni erano stati promessi in vendita con contratto preliminare non registrato del 17 novembre 2003 e poi venduti con atto pubblico del 1 marzo 2004. Il confinante ha agito per il retratto agrario nei confronti dell’acquirente, sostenendo di avere i requisiti di coltivatore diretto, di aver coltivato il fondo per il periodo richiesto e che la denuntiatio ricevuta era irregolare, perché il bene e le condizioni del definitivo sarebbero stati diversi rispetto al preliminare comunicato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione e omesso esame circa la propria qualifica di coltivatore diretto, criticando anche la mancata rinnovazione della CTU; 2) violazione della disciplina sulla prelazione e sul retratto agrario, sostenendo che la denuntiatio fosse incompleta o non conforme al contratto definitivo, che il compendio fosse frazionabile e che il prezzo finale fosse più favorevole all’acquirente; 3) errata valutazione del termine biennale di coltivazione e della data da cui farlo decorrere. Ha inoltre invocato altri precedenti favorevoli asseritamente pronunciati in giudizi diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse espressamente esaminato la questione della qualità di coltivatore diretto, rilevando l’assenza di prova positiva dell’effettivo esercizio dell’attività di coltivazione e, comunque, la decadenza dal diritto di prelazione e dal successivo riscatto per mancato esercizio nel termine di legge. Ha poi osservato che il ricorrente non aveva chiarito la rilevanza delle altre decisioni invocate né dimostrato il relativo passaggio in giudicato. Le censure sono state considerate in parte inammissibili, perché risolte in una richiesta di rivalutazione del merito e formulate senza l’indicazione specifica e completa degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., e in parte infondate. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per denunciare un asserito difetto assoluto di motivazione, ma la Corte rileva che la motivazione sul punto esiste ed è espressa.
È utilizzato per dedurre la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prelazione agraria.
È invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
È invocato per l’omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ritiene le doglianze inammissibili e comunque non decisive.
Il ricorso è ritenuto inammissibile anche perché non riproduce specificamente e non localizza adeguatamente gli atti e documenti richiamati.
È la norma sulla prelazione e sul retratto agrario del coltivatore diretto confinante; la Corte conferma il rigetto della domanda per difetto dei presupposti soggettivi e per decadenza dal termine di esercizio.
È richiamato insieme all’art. 8 L. 590/1965 come disciplina della prelazione agraria.
È menzionato come parametro per accertare l’effettivo esercizio dell’attività di coltivazione e, quindi, la qualifica di coltivatore diretto.
È richiamato per l’esigenza di attestare il passaggio in giudicato delle sentenze invocate come precedenti.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamata quale legge che ha modificato la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una nuova lettura delle prove: il ricorrente deve indicare specificamente gli errori di diritto o i vizi motivazionali nei limiti del sindacato di cassazione.
- Le censure che presuppongono l’esame di documenti o atti processuali devono rispettare l’onere di specifica indicazione e localizzazione imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- In materia di prelazione e retratto agrario, il soggetto che agisce deve provare i presupposti legittimanti della propria qualifica di coltivatore diretto e dell’effettivo esercizio del diritto entro i termini di legge.
- La deduzione di precedenti favorevoli emessi in altri giudizi è inutilizzabile se non viene chiarito che essi siano stati pronunciati tra le stesse parti, siano passati in giudicato e siano stati ritualmente prodotti.
- Quando il giudice di merito ha esaminato espressamente la questione decisiva e ha fondato il rigetto sulla mancanza di prova dei presupposti del diritto e sulla decadenza, la censura di omesso esame non può risolversi in una mera contrapposizione valutativa.
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