Cassazione Civile, Ordinanza n. 34131/2025 del 25/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a numerose cartelle di pagamento per tributi, notificate alla società quale responsabile in solido per effetto di un'operazione di scissione e riferite a debiti della società scissa. In primo grado il ricorso era stato respinto, con parziale declaratoria di difetto di giurisdizione per alcune cartelle concernenti sanzioni da violazioni del codice della strada. In appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo infondate o inammissibili le censure sulla validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, sulla mancata intimazione di pagamento, sulla motivazione dell'iscrizione ipotecaria, sulla competenza territoriale, sulla tardività della costituzione del concessionario, sulla prescrizione, sull'aggio e sulle ulteriori doglianze. In cassazione la società ha proposto due motivi preliminari e sedici motivi, deducendo in sintesi: nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione; illegittimità della difesa dell'agente tramite avvocato del libero foro; necessità del litisconsorzio con le altre società coobbligate e del coinvolgimento degli enti creditori; nullità dell'ipoteca per mancata intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973; difetti di motivazione dell'atto, mancanza di indicazione di immobili, valori catastali e firme; incompetenza territoriale del concessionario; divieto di iscrizione su beni strumentali; tardiva costituzione del concessionario; mancata prova del credito e mancata allegazione degli atti prodromici; prescrizione quinquennale; inidoneità probatoria degli estratti di ruolo; difetto di motivazione sul calcolo di interessi e sanzioni; illegittimità dell'aggio; violazione delle regole sulla non contestazione; motivazione per relationem e omesso esame di molti motivi di appello; ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I motivi preliminari sono stati ritenuti generici e inammissibili nella parte in cui pretendevano di rinviare alle doglianze del ricorso introduttivo e dell'appello. Nel merito, la Corte ha escluso l'illegittimità del patrocinio dell'agente della riscossione da parte di avvocati del libero foro; ha ribadito che l'agente della riscossione è legittimato passivo necessario quando è impugnato un atto a lui direttamente riferibile; ha confermato che l'iscrizione ipotecaria è misura cautelare e non richiede la previa intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973; ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla divergenza degli importi tra comunicazione preventiva e atto impugnato perché nuova, e comunque infondata quanto ai requisiti di motivazione, indicazione del valore dei beni e sottoscrizione; ha reputato inammissibili o infondati i motivi sulla competenza territoriale, sui beni strumentali, sulla tardiva costituzione, sulla prescrizione, sulla prova del credito, sugli estratti di ruolo, sul calcolo di interessi e sanzioni, sull'aggio, sulla non contestazione e sulla motivazione della sentenza di appello. La Corte ha valorizzato la ratio decidendi della CTR, secondo cui il giudizio riguardava solo l'avviso di iscrizione ipotecaria e i vizi propri dell'atto, non le cartelle già impugnate separatamente, e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
regola la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; la Corte distingue la rappresentanza processuale dalla difesa tecnica e ammette il ricorso ad avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato.
disciplina la difesa tecnica nel processo tributario; la facoltà di avvalersi di un difensore del libero foro non è esclusa dal regime di rappresentanza dell'agente della riscossione.
invocato dalla ricorrente per il litisconsorzio; la Corte esclude la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri coobbligati nella controversia sull'avviso di iscrizione ipotecaria.
individua le parti del processo tributario; l'agente della riscossione è legittimato passivo quando l'atto impugnato è direttamente riferibile alla sua attività tipica.
l'intimazione di pagamento è richiesta per l'espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella, ma non per l'iscrizione ipotecaria, che ha natura cautelare.
l'iscrizione ipotecaria è qualificata come misura cautelare e non come atto di espropriazione forzata; ai fini della validità non è necessaria l'indicazione del valore dell'immobile, ma è sufficiente l'indicazione del credito e dell'atto presupposto.
consente il deposito documentale entro il ventesimo giorno precedente l'udienza; la costituzione dell'agente della riscossione è stata ritenuta tempestiva rispetto a tale termine.
preclude la proposizione in appello di eccezioni nuove, come quella di prescrizione sollevata solo in secondo grado.
la tardiva costituzione della parte resistente comporta solo decadenze limitate, non l'inutilizzabilità assoluta delle difese e dei documenti; restano possibili contestazioni sui fatti, sulle norme e le produzioni documentali ammesse.
richiamato per legittimare la produzione documentale del resistente nel processo tributario.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
consente di far valere vizi di atti presupposti solo se questi non siano stati notificati; la Corte ribadisce che l'impugnazione dell'ipoteca per vizi delle cartelle presuppone la mancata notificazione di tali atti.
art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore del bene, purché il credito superi la soglia indicata dalla norma.
richiamato solo per chiarire che la determinazione del valore dell'immobile non è elemento necessario della motivazione dell'ipoteca.
evocato nel ragionamento sui limiti esecutivi relativi ai beni, ma la Corte precisa che le disposizioni sui beni strumentali riguardano l'espropriazione mobiliare.
l'aggio ha natura remuneratoria e non sanzionatoria; la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
art. 5, comma 1, d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012
richiamato per affermare che la percentuale dell'aggio non costituisce un limite quantitativo massimo correlato all'attività espletata in concreto.
invocato per il difetto di motivazione; la Corte ritiene sufficiente, per l'ipoteca, l'indicazione del credito e dell'atto presupposto.
richiamato in tema di motivazione e allegazione degli atti; la Corte ritiene non necessario un corredo motivazionale ulteriore oltre all'indicazione dell'atto presupposto e dell'importo.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie le censure perché il giudizio era limitato ai vizi propri dell'ipoteca e perché la prova della notifica degli atti presupposti non era utilmente contestabile in questo giudizio.
il principio di non contestazione non comporta ammissione automatica dei fatti quando l'ente resistendo chieda il rigetto integrale della domanda; resta ferma la possibilità di difese alternative nel processo tributario.
richiamato congiuntamente ai motivi sulle prove; la Corte esclude che vi sia stata violazione nella valutazione delle risultanze documentali.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di appello; la Corte ritiene che la motivazione raggiunga il minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza di appello non è nulla per motivazione apparente o contraddittoria, perché espone un percorso argomentativo percepibile.
la motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente perché espressa e coerente con i motivi esaminati.
richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte respinge la censura di motivazione per relationem.
Massime di principio
- L'agente della riscossione può stare in giudizio, nei casi previsti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato e negli altri casi consentiti, avvalendosi anche di avvocati del libero foro; la validità della costituzione non è esclusa dalla mera deduzione che il difensore non appartenga all'Avvocatura erariale.
- Nel giudizio contro un avviso di iscrizione ipotecaria, la legittimazione passiva spetta all'agente della riscossione quale soggetto che ha emesso l'atto; non è necessario integrare il contraddittorio con gli enti creditori o con tutti i coobbligati, salvo specifiche ipotesi di litisconsorzio necessario non ricorrenti nel caso di scissione.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e non integra un atto di espropriazione forzata; pertanto non è soggetta alla previa intimazione di pagamento prevista per l'inizio dell'esecuzione forzata decorso un anno dalla cartella.
- Per contestare l'ipoteca per vizi di atti presupposti occorre che tali vizi concernano atti non notificati; se le cartelle sono state ricevute e impugnate autonomamente, le doglianze sulla pretesa tributaria non possono essere riesaminate nel giudizio sull'ipoteca.
- L'avviso di iscrizione ipotecaria è sufficientemente motivato quando indica il credito, l'atto presupposto e gli immobili interessati; non è richiesta l'indicazione del valore dell'immobile, della rendita catastale o una firma autografa, se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione.
- Nel processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente non comporta inutilizzabilità assoluta delle difese e delle produzioni documentali: determina soltanto le decadenze espressamente previste dalla legge processuale.
- Le eccezioni nuove, incluse quelle di prescrizione, non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione se non erano già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito.
- L'aggio della riscossione ha natura remuneratoria e non sanzionatoria o tributaria; la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non deve necessariamente correlarsi al costo effettivo della singola attività svolta nel caso concreto.
- La motivazione della sentenza tributaria può essere resa per relationem alla decisione di primo grado, purché la sentenza di appello dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e consenta di ricostruire un percorso argomentativo autonomo e comprensibile.
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