Cassazione Civile, Ordinanza n. 34113/2025 del 25/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso perché i ricorrenti hanno rinunciato al giudizio e la rinuncia è stata accettata dalla parte resistente. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., con compensazione delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di due soggetti per il pagamento della somma di euro 57.860,04 oltre interessi e spese. I debitori avevano proposto opposizione, respinta dal Tribunale di Roma; la sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'appello di Roma. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. Prima della decisione sul merito, tuttavia, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al giudizio di cassazione, con previsione di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla controparte controricorrente e regolarmente notificata.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia del ricorrente accettata dalla parte controricorrente comporta l'estinzione del processo senza esame del merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese se conforme agli accordi tra le parti o comunque secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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