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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34115/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento di importo molto elevato, deducendo la nullità dell’atto per omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, cioè avvisi di accertamento e cartelle di pagamento. In particolare, ha censurato la sentenza d’appello che aveva ritenuto rituale la notificazione eseguita mediante consegna al portiere dello stabile e successiva raccomandata informativa, sostenendo che il messo notificatore non avesse attestato chiaramente l’assenza del destinatario, non avesse dato conto delle ricerche presso i soggetti preferenzialmente abilitati a ricevere l’atto e non avesse rispettato le formalità previste dagli artt. 139 e 145 c.p.c. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza e, comunque, la sua infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo unico, osservando che la Corte tributaria regionale aveva accertato la notificazione degli atti presupposti mediante consegna al portiere e la successiva spedizione della raccomandata informativa senza avviso di ricevimento, circostanza non specificamente contestata dal contribuente. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la nullità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è sanata per raggiungimento dello scopo quando sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione. Ha inoltre rilevato che il ricorso era carente quanto alla trascrizione integrale delle relate e all’allegazione degli atti, e che il ricorrente non aveva indicato in concreto perché la raccomandata informativa non fosse stata funzionale a rendere noto l’atto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, come il portiere, può essere sanata se segue la raccomandata informativa; la nullità della notificazione è superata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione, ma la Corte non ne accoglie la censura alla luce della disciplina speciale richiamata per le notifiche eseguite in materia tributaria.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Rinvia alle norme del codice di procedura civile per la notificazione degli avvisi di accertamento; se l’atto è consegnato a soggetto diverso dal destinatario, è sufficiente la raccomandata informativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte segnala un possibile difetto di autosufficienza del motivo per mancanza di trascrizione integrale delle relate e per omessa allegazione degli atti notificatori.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione di avvisi di accertamento e cartelle eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario ai sensi dell’art. 139 c.p.c., il successivo invio della raccomandata informativa è idoneo a sanare la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, purché sia provata la ricezione della comunicazione.
  • Chi impugna la notificazione deve censurare specificamente il contenuto della relata e spiegare in che modo l’avviso informativo non abbia reso effettiva conoscenza dell’atto; una contestazione generica è insufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su vizi della notificazione è necessario rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendo il contenuto rilevante degli atti e allegando i documenti processualmente necessari.
  • Quando il giudice di merito accerta la rituale notificazione degli atti presupposti e l’avvenuta comunicazione informativa, l’intimazione di pagamento può legittimamente richiamare per relationem tali atti senza necessità di ulteriori allegazioni o motivazioni autonome.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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