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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34110/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da un successivo decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per uno scoperto di conto. La società correntista ha proposto domanda di ripetizione di indebito deducendo l'illegittimità di addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e altre poste, mentre nel medesimo contesto è stata riunita l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai garanti, che contestavano il credito azionato dalla banca. Il Tribunale aveva rigettato le domande perché non erano stati prodotti i contratti di conto corrente e perché la c.t.u., svolta sugli estratti conto, non era ritenuta sufficiente; aveva inoltre rigettato l'opposizione dei garanti ritenendo operante un contratto autonomo di garanzia e non provata la clausola usuraria. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, affermando tra l'altro che non gravava sulla banca l'onere di produrre i contratti, che la c.t.u. aveva correttamente ricostruito i saldi partendo da zero, che la nullità del contratto mono-firma era questione nuova o comunque non fondata, che l'eccezione di usura non era dimostrata per mancata produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia, che la censura sulla commissione di massimo scoperto era infondata e che le doglianze sui giroconti erano tardive. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, contestata dalla banca la stipula verbale o per fatti concludenti del contratto e invocata la forma scritta ad substantiam, l'onere di provare la valida stipula incombeva sulla banca e non sul correntista; inoltre hanno contestato la mancata distinzione tra l'onere probatorio nel giudizio di ripetizione e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché la ricostruzione del saldo effettuata dal c.t.u. in assenza della sequenza integrale degli estratti conto; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c. per non avere il giudice d'appello esaminato d'ufficio i decreti ministeriali sui tassi soglia, ritenuti invece necessari per verificare l'usura anche nel contratto autonomo di garanzia; 3) violazione di norme in tema di anatocismo e forma delle clausole bancarie, censurando la ritenuta reciprocità della capitalizzazione e la doppia sottoscrizione della clausola. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo: ha affermato che, quando la banca contesta la conclusione del contratto di conto corrente in forma scritta e il correntista deduce la nullità del rapporto per difetto di forma, l'onere di dimostrare la valida pattuizione grava sulla banca, per il principio di vicinanza della prova; ha inoltre stabilito che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi, richiamati dalla disciplina antiusura, sono fonti integrative del diritto e devono essere conosciuti dal giudice ex art. 113 c.p.c. senza necessità di allegazione di parte. Il terzo motivo è stato ritenuto diretto a un riesame del merito, quindi inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova opera anche nelle azioni di accertamento negativo e, nel caso di contestazione della validità della pattuizione scritta del conto corrente, la prova della valida stipula può gravare sulla banca per vicinanza della prova.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono evocati come parametri della censura sulla valutazione della prova e sull'erronea distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve conoscere i decreti ministeriali che rilevano i tassi medi ai fini dell'usura, poiché costituiscono fonti integrative del diritto e non richiedono allegazione di parte.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato come norma in tema di anatocismo nella censura, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta al riesame del merito.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla validità delle clausole bancarie, senza esame di merito in sede di legittimità.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla clausola vessatoria e sulla doppia sottoscrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 117 TUB

    Invocato in relazione alla forma e chiarezza delle condizioni contrattuali bancarie.

  • art. 120 TUB

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo e sulla disciplina della capitalizzazione degli interessi.

  • art. 25 d.lgs. n. 342/1999

    Citado quale fonte di modifica della disciplina bancaria sulla capitalizzazione degli interessi.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamata per la disciplina della capitalizzazione reciproca e della necessaria regolazione contrattuale della periodicità.

  • L. n. 108/1996

    È richiamata come legge quadro sulla disciplina antiusura, cui si collegano i decreti ministeriali sui tassi soglia.

Massime di principio

  • Quando la banca contesta la stipulazione in forma scritta di un contratto di conto corrente e il correntista deduce la nullità del rapporto per difetto di forma, l'onere di provare la valida pattuizione non può essere posto sul cliente che contesta il titolo, ma grava sulla banca, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Nelle controversie bancarie sulla ripetizione di indebito, la regola generale dell'art. 2697 c.c. va modulata in relazione al concreto riparto delle allegazioni: chi invoca il credito deve dimostrarne i fatti costitutivi, mentre la prova negativa della validità della pattuizione non può essere pretesa da chi, per struttura del rapporto, non è nella disponibilità della documentazione.
  • I decreti ministeriali che rilevano periodicamente i tassi medi ai fini antiusura costituiscono fonti integrative del diritto e, come tali, devono essere conosciuti dal giudice ex art. 113 c.p.c. senza che sia necessaria una specifica allegazione o produzione di parte.
  • Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio o la ricostruzione tecnica del rapporto contabile non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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