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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34103/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso della banca per il recupero di un credito derivante da rapporti bancari. Dopo una prima declaratoria di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e la successiva rimessione della causa al primo giudice, il tribunale revocava il decreto e condannava gli ingiunti al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta. La corte d’appello dichiarava l’appello tardivo perché proposto oltre il termine annuale, applicando la riduzione del periodo feriale prevista dal d.l. n. 132/2014, e comunque ne ravvisava l’infondatezza nel merito. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della disciplina sulla sospensione feriale, sostenendo che la riduzione a 31 giorni non fosse applicabile al processo; 2) violazione dei parametri costituzionali e convenzionali per asserita decisione da sezione diversa da quella tabellarmente assegnata; 3) violazione delle norme sul modo di deliberare e motivare, contestando il computo di interessi, somme già depositate e commissioni, nonché l’uso degli estratti conto, la validità della fideiussione omnibus e la mancata considerazione di asserite nullità del rapporto bancario per anatocismo e usura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l’orientamento secondo cui la riduzione della sospensione feriale da 46 a 31 giorni si applica immediatamente, con decorrenza dall’anno 2015, indipendentemente dalla data di introduzione del giudizio e dalla data della sentenza. Ha quindi confermato la declaratoria di tardività dell’appello. Ritenendo corretta la pronuncia sull’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, la Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, relativi al merito della pretesa creditoria e alla validità dei titoli e delle clausole bancarie. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.l. n. 132/2014

    La riduzione della sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni è immediatamente applicabile a decorrere dall’anno 2015, in forza della norma di efficacia espressa, senza che rilevino la data di introduzione del giudizio o la data di pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    La sospensione feriale, come modificata, opera nel nuovo termine ridotto dal 1° al 31 agosto.

  • artt. 325 c.p.c. e 327 c.p.c.

    Ai fini del computo dei termini di impugnazione, si applica la sospensione feriale ridotta introdotta dalla riforma del 2014, per le impugnazioni proposte rispetto al periodo feriale 2015 e oltre.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la non debenza degli interessi, ma la Corte non entra nel merito perché i motivi sono assorbiti dalla tardività dell’appello.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di estensione della garanzia fideiussoria, ma la questione resta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È posto a carico del ricorrente, in caso di rigetto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La modifica legislativa del periodo di sospensione feriale dei termini processuali si applica immediatamente dal momento espressamente indicato dalla norma di efficacia, senza necessità di collegarla alla data di instaurazione del giudizio o alla data della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito dichiara l’impugnazione tardiva, la decisione sul ritardo esclude la potestas iudicandi sul merito e rende assorbite le ulteriori censure che attengano alle questioni sostanziali della controversia.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di vizi relativi al merito del rapporto è irrilevante se la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità o tardività dell’impugnazione.
  • La contestazione della decorrenza dei termini di impugnazione deve confrontarsi con la disciplina transitoria e con la specifica efficacia temporale della riforma processuale, non potendo essere fondata su un generico richiamo alla data di introduzione della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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