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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34114/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento relativa alla TARES per l'annualità 2013, notificata nel 2019 per euro 16.347,05. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'impugnazione ritenendo non dimostrata dall'ente la rituale notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione, osservando anche che un atto notificato nel 2018 era in realtà un'ulteriore ingiunzione di pagamento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'atto impugnato era preceduto da una precedente ingiunzione di pagamento n. 595/2018, notificata nel marzo 2018, mai impugnata e divenuta definitiva, oltre che da un avviso di accertamento del 2015; perciò il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il primo atto autonomamente impugnabile, senza poter poi contestare la pretesa tramite la successiva ingiunzione. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita non autosufficienza e per cumulo confuso di motivi.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente e ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, l'omessa notifica di un atto autonomamente impugnabile precedente a quello notificato consente di far valere i vizi del primo impugnando l'atto consequenziale, ma tale contestazione deve essere rivolta contro il primo atto autonomamente impugnabile. Poiché nel caso di specie la Corte territoriale aveva accertato l'esistenza di una precedente ingiunzione fiscale ritualmente notificata e non impugnata, il vizio non poteva più essere dedotto contro la successiva ingiunzione. La mancata impugnazione della prima ingiunzione ha determinato il consolidamento del credito in riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    Gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati per vizi propri; la mancata notificazione di atti precedenti autonomamente impugnabili consente di impugnare l'atto consequenziale anche per i vizi di quelli precedenti, ma il vizio va fatto valere tempestivamente contro il primo atto autonomamente impugnabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la censura viene sostanzialmente ricondotta alla violazione di legge.

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67

    Richiamato nel percorso ricostruttivo storico sulla riscossione a mezzo ruolo.

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 130, comma 2

    Richiamato nel percorso ricostruttivo storico sulla riscossione a mezzo ruolo.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6

    Richiamato come base della rivitalizzazione della riscossione dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 2

    Richiamato per affermare la facoltatività della riscossione a mezzo ruolo.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 158 e ss.

    Richiamata in relazione alle modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2

    Richiamato nel quadro normativo evolutivo della riscossione dei tributi locali.

  • L. n. 31 del 2008

    Richiamata in conversione del D.L. n. 248 del 2007.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-quater e gg-septies, n. 3

    Richiamato nel quadro normativo evolutivo della riscossione dei tributi locali.

  • L. n. 106 del 2011

    Richiamata in conversione del D.L. n. 70 del 2011.

  • Cass., SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397

    Richiamata per il principio del consolidamento del credito in mancanza di tempestiva impugnazione dell'atto autonomamente impugnabile.

  • Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797

    Richiamata a sostegno del principio sul consolidamento del credito.

  • Cass., 18 maggio 2018, n. 12200

    Richiamata a sostegno del principio sul consolidamento del credito.

  • Cass., 15 maggio 2018, n. 11800

    Richiamata a sostegno del principio sul consolidamento del credito.

  • Cass., 25 maggio 2007, n. 12263

    Richiamata proprio in tema di ingiunzione fiscale, a sostegno del principio sul consolidamento del credito.

Massime di principio

  • L'ingiunzione fiscale relativa ai tributi locali è un atto autonomamente impugnabile; contro di essa possono essere fatti valere i vizi propri e, se manca la rituale notificazione di un atto precedente autonomamente impugnabile, anche i vizi di quest'ultimo.
  • Quando un primo atto autonomamente impugnabile, idoneo a rendere conoscibile la pretesa tributaria, è stato ritualmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, il credito si consolida e i vizi di quell'atto non possono essere dedotti contro un successivo atto meramente reiterativo della stessa pretesa.
  • La mancata produzione o allegazione degli atti richiamati dal ricorrente non comporta inammissibilità se il vizio denunciato è ricavabile dal contenuto stesso della sentenza impugnata.
  • Un motivo di ricorso può cumulare violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo senza essere inammissibile, se le censure sono comunque intellegibili e riconducibili a un nucleo unitario di doglianza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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