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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34112/2025 del 25/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo alla tassa sui rifiuti per l'annualità 2014, per un importo complessivo di 12.718,00 euro. Ha dedotto: (i) il difetto di notificazione degli atti presupposti richiamati nel sollecito; (ii) la carenza di motivazione del sollecito, perché gli avvisi presupposti non sarebbero stati notificati né allegati; (iii) la mancanza di sottoscrizione dell'atto. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che gli avvisi TARI non necessitassero di notifica, che il sollecito fosse atto atipico non soggetto a specifica motivazione e che i vizi ulteriormente dedotti non sussistessero. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con primo motivo, la violazione degli artt. 7, comma 1, L. 212/2000 e 3 L. 241/2000, sostenendo da un lato la necessità di provare la notifica degli atti presupposti e, dall'altro, l'obbligo di motivazione del sollecito per relationem; con secondo motivo ha denunciato motivazione apparente/inesistente della sentenza di appello, assumendo che il riferimento all'omessa dichiarazione TARI fosse estraneo alla contestazione e rendesse la decisione priva di motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo quanto alla doglianza sulla motivazione del sollecito di pagamento, ritenendo che anche un atto atipico di riscossione o imposizione debba essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e verificare, tra l'altro, se gli atti richiamati siano stati comunicati o se i loro elementi essenziali siano stati riprodotti nell'atto impugnato. Ha invece ritenuto infondata la censura sulla mancata notifica degli atti presupposti, perché nella specie non erano in discussione atti tipici della sequenza procedimentale tipizzata dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, ma atti atipici. È stato rigettato il secondo motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né inesistente: il passaggio contestato sul possibile difetto di dichiarazione TARI era considerato un mero inciso non decisivo. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    La norma è richiamata per affermare che l'obbligo di allegazione o di riproduzione riguarda i documenti richiamati in motivazione che il contribuente non conosca già integralmente e legalmente; inoltre, anche un atto atipico di riscossione deve avere un contenuto motivazionale idoneo a rendere comprensibile la pretesa.

  • art. 3 L. 241/2000

    È invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità della motivazione degli atti amministrativi; la Corte lo richiama nel quadro dell'esigenza di motivazione dell'atto impugnato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se questa è meramente apparente, ossia inidonea a far comprendere il fondamento della decisione.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 546/1992

    Sono richiamati per il requisito della motivazione della sentenza tributaria, la cui assenza può integrare nullità deducibile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per censurare una pretesa pronuncia su un fatto non dedotto; la Corte, però, non ravvisa una violazione decisiva sul punto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso: violazione di legge per il primo motivo e nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente per il secondo.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    La tassatività degli atti impugnabili è riferita alle categorie di atti e non ai soli provvedimenti nominativamente indicati; tuttavia la sequenza sulla notifica dell'atto presupposto riguarda gli atti tipici elencati dalla norma, non gli atti atipici come avviso/sollecito di pagamento.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a impugnare è collegato agli effetti giuridici concretamente prodotti dall'atto nella sfera del contribuente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a fondamento dell'interpretazione estensiva/analogica delle categorie di atti impugnabili, in ragione del buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di effettività del diritto di difesa del contribuente, che giustifica l'impugnabilità degli atti atipici con effetti sostanzialmente impositivi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato per interpretare il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile solo quando la sua anomalia si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità/incomprensibilità obiettiva; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Gli atti tributari atipici che esprimono una pretesa fiscale o ne anticipano la riscossione sono impugnabili se producono effetti giuridici nella sfera del contribuente; la tassatività dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 si riferisce alle categorie di atti e non impedisce l'impugnazione di atti con diverso nomen iuris ma identici effetti sostanziali.
  • Anche un atto atipico di riscossione o di richiesta di pagamento avente natura pubblicistica deve essere motivato in modo chiaro e sintetico, indicando la fonte della pretesa e gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato è già conosciuto legalmente e integralmente dal contribuente, oppure se i suoi elementi essenziali sono riprodotti nell'atto richiamante; altrimenti occorre rendere conoscibile il contenuto dell'atto presupposto.
  • Il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto produce nullità dell'atto consequenziale solo nell'ambito della sequenza procedimentale tipizzata degli atti tributari tipici; il principio non si estende automaticamente ad atti atipici non compresi nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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