Cassazione Civile, Ordinanza n. 21020/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso per la registrazione di una sentenza civile che aveva: dichiarato la nullità per falsità di un testamento olografo; dichiarato l'indegnità di alcuni eredi testamentari; disposto condanne restitutorie e risarcitorie a favore degli eredi legittimi; e pronunciato la divisione giudiziale dell'asse ereditario con attribuzione di lotti e conguaglio. I contribuenti hanno impugnato l'avviso sostenendo, in sostanza, che la sentenza avrebbe dovuto essere tassata in misura fissa quanto alla declaratoria di nullità del testamento e alle statuizioni restitutorie connesse, e che non vi fosse spazio per una tassazione proporzionale separata sulle condanne al pagamento di somme; inoltre hanno dedotto, in cassazione, un preteso divieto di doppia imposizione per aver l'Ufficio tassato nuovamente beni già considerati nelle restituzioni. L'Agenzia ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che non operasse la sospensione dei termini prevista dalla normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, perché la lite era definibile ai fini della sospensione dei termini. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che la declaratoria di nullità del testamento e le statuizioni restitutorie e risarcitorie strumentali al ripristino dell'asse ereditario rientrano nell'art. 8, lett. e), tariffa parte prima, DPR 131/1986, mentre la divisione ereditaria e il conguaglio costituiscono un capo autonomo da tassare separatamente. Ha poi dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile, oltre che infondato, il terzo motivo sul divieto di doppia imposizione, rilevando anche che le varie statuizioni avevano presupposti ed effetti distinti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini per le controversie definibili. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità dell'art. 8, lett. e), DPR 131/1986 alle statuizioni restitutorie e risarcitorie conseguenti alla dichiarazione di nullità del testamento olografo. Ha ritenuto corretto, invece, che la divisione giudiziale dell'asse ereditario e il relativo conguaglio fossero oggetto di autonoma imposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché il preteso doppio prelievo non sussisteva, trattandosi di capi della sentenza strutturalmente autonomi e funzionalmente distinti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato in ordine alla tassazione in misura fissa delle statuizioni accessorie alla nullità del testamento.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), tariffa parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
att ec recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
si applica la tassazione proporzionale del 3% alle statuizioni che consistono in autonome condanne al pagamento di somme o ad altre prestazioni
art. 8, comma 1, lett. e), tariffa parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
provvedimenti che dichiarano la nullit e0 o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorch e9 portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
si applica anche alla dichiarazione di nullit e0 di un testamento olografo e alle statuizioni restitutorie o risarcitorie strumentali al ripristino ex tunc dello status quo ante
art. 15, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
prevede la registrazione d'ufficio degli atti giudiziari con riscossione dell'imposta dovuta
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la natura e gli effetti giuridici degli atti giudiziari rilevano ai fini dell'imposta di registro
art. 21, commi 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
le disposizioni contenute in uno stesso atto giudiziario si tassano separatamente se autonome; si applica un'unica imposta solo se derivano necessariamente le une dalle altre
art. 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato con riferimento al conguaglio in sede di divisione
art. 37, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
soggetta a imposta di registro la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'avviso di liquidazione degli atti giudiziari, specie se complessi, pu f2 avere contenuto sostanzialmente impositivo e non meramente liquidatorio
art. 6, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
richiamato ai fini della nozione di controversia definibile e della sospensione dei termini di impugnazione
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione nelle controversie definibili
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
individua la Corte di giustizia tributaria di secondo grado come giudice del rinvio
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il termine lungo di impugnazione nel processo tributario
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i motivi aggiunti sono ammessi solo in casi tassativi; nel processo tributario il thema decidendum resta delimitato dai motivi originari
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non consente di introdurre nuovi motivi di illegittimit e0 con la mera memoria
art. 53 Cost.
il divieto di doppia imposizione e8 espressione del principio di capacit e0 contributiva
art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.
se il termine scade di sabato, e8 prorogato al primo giorno non festivo seguente
art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
richiamato quale termine lungo di impugnazione
art. 457, secondo comma, cod. civ.
la nullit e0 del testamento determina l'apertura della successione legittima in luogo di quella testamentaria
artt. 459, 475 e 476 cod. civ.
richiamati in tema di accettazione dell'eredit e0 e accettazione tacita
richiamati per la divisione ereditaria
richiamati in relazione all'apparenza ereditaria e alla tutela dei legittimi aventi causa
richiamati per il procedimento di divisione giudiziale
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
esprime il divieto di doppia imposizione nelle imposte dirette
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603
richiamato come espressione del divieto di doppia imposizione
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, la qualificazione dell'atto come meramente liquidatorio o sostanzialmente impositivo dipende dalla sua funzione effettiva e dal contenuto sostanziale, non dal nomen iuris utilizzato dall'Ufficio.
- L'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa parte prima del DPR 131/1986 si applica anche alla dichiarazione di nullit e0 o all'annullamento di un atto unilaterale, compreso il testamento, quando le statuizioni restitutorie o risarcitorie siano funzionalmente rivolte a ripristinare ex tunc la consistenza originaria del patrimonio.
- Le statuizioni accessorie alla caducazione di un testamento, se strumentali alla reintegrazione dell'asse ereditario, seguono il medesimo regime di tassazione fissa del capo che dichiara la nullit e0; restano invece autonomamente tassabili i capi che producono effetti diversi, come la divisione giudiziale e l'eventuale conguaglio.
- Ai fini del divieto di doppia imposizione, non e8 sufficiente la coincidenza materiale dei cespiti o dei beni coinvolti: occorre che l'imposta sia pretesa due volte sul medesimo presupposto, mentre non vi e8 duplicazione quando i capi della decisione esprimono passaggi di ricchezza distinti e autonomi.
- Nel processo tributario il contribuente non pu f2 introdurre in cassazione un nuovo vizio dell'atto impugnato se non lo ha dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado, salvo i limitati casi di motivi aggiunti previsti dal d.lgs. 546/1992.
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