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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27065/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

La controversia deriva dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2016, respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo con sentenza n. 543/2020. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 2371/2024 depositata il 25 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello della società. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il quarto, preliminare, ha invocato il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 5670/2023, passata in giudicato il 15 novembre 2024 a seguito di estinzione del relativo giudizio, che aveva annullato l’accertamento IMU per il 2013 e svolto considerazioni sulla possibile classificazione in categoria E/1 dell’immobile, salvo i locali adibiti a uffici. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente, contestando che la sentenza d’appello non chiarisse se l’inammissibilità dipendesse dalla mancata impugnazione dell’atto di classamento o dalla carenza di legittimazione della società. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, censurando la declaratoria di novità della doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento catastale e l’affermazione che la società, non titolare di un diritto reale e non intestataria catastale, non avesse diritto alla notifica dell’atto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che l’immobile utilizzato nell’area portuale dovesse essere classificato E/1 in ragione del suo legame funzionale con le attività portuali. I cespiti erano magazzini destinati allo stoccaggio di merci alimentari e non provenienti da o dirette al traffico marittimo; la società svolgeva attività imprenditoriale commerciale. L’intestatario catastale risultava essere il Demanio statale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza relativa all’annualità 2013 producesse giudicato sulla classificazione catastale rilevante per il presente giudizio: le considerazioni sull’accatastamento erano incidentali, poiché la questione catastale non era stata oggetto di specifica domanda nei confronti dell’amministrazione titolare dell’interesse diretto al bene e il giudizio era circoscritto all’impugnazione dell’avviso IMU. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza d’appello consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Il terzo motivo è stato respinto: la società non risultava intestataria catastale né titolare di un diritto reale sull’immobile, mentre l’intestatario catastale era il Demanio statale; secondo il principio richiamato dalla Corte, l’atto di attribuzione o modifica della rendita deve essere notificato al concessionario dell’area quando questi risulti intestatario catastale, condizione non ricorrente nel caso concreto. Anche il secondo motivo è stato respinto. Per la categoria E/1 occorrono sia l’assenza di autonomia funzionale e reddituale sia la strumentalità al servizio pubblico; la mera ubicazione nell’area portuale o la destinazione a un servizio di interesse pubblico non bastano. Il classamento dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale e produttiva dell’immobile, non dalla qualifica soggettiva del titolare né dal concreto uso in quanto tale. I magazzini, potenzialmente autonomi e produttivi di reddito e funzionali all’attività commerciale della società, non sono classificabili in E/1 per il solo fatto di trovarsi nel porto o di essere utilizzati nell’ambito di una concessione di pubblico servizio. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 oltre alle spese prenotate a debito, e a pagare Euro 3.000,00 alla controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    In materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

    Il giudicato tributario in materia catastale vincola rispetto alla situazione fattuale cristallizzata alla decisione, ma non copre successive variazioni dello stato di fatto tradotte in variazioni catastali. Nel caso concreto, inoltre, la valutazione catastale della precedente sentenza era incidentale e non aveva attitudine al giudicato perché estranea al thema decidendum.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

    La motivazione è apparente quando mancano gli elementi del convincimento o sono esposti senza un’adeguata disamina logica o giuridica, così da impedire il controllo sul ragionamento. La censura è stata respinta perché la decisione impugnata esplicitava la propria ratio decidendi.

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    In tema di ICI ma sulla scorta di principi applicabile anche all’IMU, questa Corte ha dunque già affermato che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene.

    L’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale va notificato al concessionario dell’area quando questi risulta anche intestatario catastale del bene. La Corte ha escluso che tale presupposto sussistesse, dato che l’intestatario catastale era il Demanio statale.

  • art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006

    In tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico.

    La classificazione E/1 richiede congiuntamente l’assenza di autonomia funzionale e reddituale e la strumentalità al servizio pubblico; la mera collocazione in area portuale o la rilevanza pubblica dell’attività non sono sufficienti.

  • art. 6 D.P.R. n. 1142/1949

    Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

    Il classamento catastale va determinato in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione funzionale e produttiva dell’immobile, con riguardo alla sua potenzialità reddituale e d’utilizzo, non alla qualifica soggettiva del titolare. La collocazione in un’area portuale e l’uso nell’ambito di un servizio pubblico non rendono di per sé un immobile classificabile in categoria E/1.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    La ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 40, d. l. 262 del 2006 e dell’art. 6, d.p.r. n. 1142 del 1949, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso che l’immobile utilizzato dalla Società potesse essere accatastato nella categoria E/1.

    La norma è richiamata quale parametro processuale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato nel merito la denuncia relativa ai criteri di classamento catastale.

  • art. 32 D.Lgs. n. 546/1992

    Con il terzo motivo, da esaminare preliminarmente rispetto al secondo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 32 e dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'articolo 7 legge 241 del 1990 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente dichiarato inammissibili le doglianze circa la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di accatastamento in quanto questione nuova, non formulata nel ricorso introduttivo.

    La norma è menzionata come parametro della censura sulla pretesa novità della doglianza relativa alla comunicazione di avvio del procedimento catastale; la Corte ha respinto la censura per la distinta ragione che la società non era intestataria catastale né titolare di un diritto reale sull’immobile.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Con il terzo motivo, da esaminare preliminarmente rispetto al secondo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 32 e dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'articolo 7 legge 241 del 1990 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente dichiarato inammissibili le doglianze circa la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di accatastamento in quanto questione nuova, non formulata nel ricorso introduttivo.

    La norma è indicata quale parametro della censura proposta dalla contribuente; la Corte non le attribuisce una distinta interpretazione, avendo respinto il motivo in ragione della mancanza, in capo alla società, dei presupposti per reclamare la notifica dell’atto catastale.

  • art. 7 L. n. 241/1990

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, come si è detto, respinto la doglianza anche affermando che «la Pennino Trasporti ... non risulta(va)... titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile: pertanto, non si configura(va)... in capo alla stessa alcuna lesione del diritto alla notifica dell’atto di accertamento catastale», evidenziando inoltre che il «Demanio statale ...(era)... intestatario catastale ...» dell’immobile.

    La doglianza fondata sull’obbligo di comunicazione procedimentale non è stata accolta: la società non risultava titolare di un diritto reale né intestataria catastale e, pertanto, la Corte ha escluso una sua lesione del diritto alla notifica dell’atto di accertamento catastale.

  • art. 8 D.P.R. n. 1142/1949

    Occorre invero evidenziare che ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

    La categoria D comprende immobili a destinazione industriale o commerciale, con capacità reddituale imponibile e non destinabili diversamente senza trasformazioni radicali. Il riferimento contribuisce a distinguere gli immobili commerciali produttivi di reddito dalla categoria E.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

    La Corte ha condannato la ricorrente, soccombente, al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., decidendo il ricorso in conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

    La Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in relazione alla decisione conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

    La decisione è stata assunta dopo la proposta di definizione accelerata e l’istanza della ricorrente di ottenere la decisione collegiale; essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta, la Corte ha applicato le conseguenze previste per tale esito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario in materia catastale vincola rispetto alla situazione fattuale delle unità immobiliari cristallizzata al momento della decisione, ma non si estende a mutamenti successivi dello stato di fatto che abbiano prodotto variazioni catastali. Le valutazioni svolte solo incidentalmente, su questioni estranee al thema decidendum e senza una specifica domanda nei confronti del soggetto titolare dell’interesse diretto, non acquistano autorità di giudicato.
  • L’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale deve essere notificato al concessionario dell’area quando questi risulti intestatario catastale del bene; in mancanza di tale intestazione, non sussiste, sulla base del principio applicato dalla Corte, il presupposto per riconoscergli la lesione del diritto alla notifica.
  • Per classificare un immobile in categoria E/1 occorrono sia l’assenza di autonomia funzionale e reddituale sia la strumentalità al servizio pubblico. La mera ubicazione in un’area portuale, la destinazione a un’attività di interesse generale o l’esistenza di una concessione di pubblico servizio non sono sufficienti.
  • Il classamento catastale dipende dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e dalla sua destinazione funzionale e produttiva, valutata anche in relazione alla potenzialità di produrre reddito e di utilizzo compatibile con la disciplina urbanistica; non dipende dalla qualifica soggettiva del titolare né dal solo uso concretamente svolto.
  • Le aree e i magazzini portuali utilizzati da un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, se autonomi e potenzialmente produttivi di reddito, non rientrano nella categoria E per il solo fatto di essere collocati nel porto o funzionali a un servizio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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