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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20368/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a imposte dirette e IVA per l'anno 2006. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello l'agente della riscossione aveva visto riformata la decisione. La CTR aveva ritenuto: che la doglianza sulla notificazione riguardasse non l'omessa notifica ma la mancanza della relata, sanata per raggiungimento dello scopo; che la cartella fosse stata comunque notificata presso la sede sociale e ritirata da un soggetto qualificatosi come impiegato; che la cartella fosse sufficientemente motivata; che la mancanza della sottoscrizione non determinasse nullità; e che fossero indicati i responsabili del procedimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992 per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per genericità; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 L. n. 212/2000 per omessa valutazione della censura sulla mancanza di sei pagine su dieci della cartella notificata, con conseguente carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa; 3) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere la CTR attribuito la notifica a un soggetto diverso da quello che materialmente aveva svolto l'attività notificatoria, senza prova dei requisiti ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973; 4) violazione dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 41/2008, per avere la CTR ritenuto indicato il responsabile del procedimento nonostante il nominativo fosse nella pagina mancante della copia notificata. La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo, ha assorbito il quarto, e ha cassato con rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla pretesa inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, richiamando il principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla individuazione del soggetto notificatore perché tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare un fatto decisivo e dibattuto, ossia la dedotta mancanza di sei pagine della cartella notificata. Secondo la Corte, trattandosi del primo e unico atto impositivo formato a seguito di controllo automatizzato, l'eventuale incompletezza della copia notificata avrebbe potuto determinare la nullità dell'atto per difetto di motivazione e per lesione del diritto di difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello va valutata in modo da consentire una critica adeguata e specifica della decisione impugnata; la questione dell'inammissibilità dell'appello in cassazione richiede comunque un ricorso specifico e autosufficiente.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro sulla specificità dei motivi di appello nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre errori processuali, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare specificità e autosufficienza, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 156 c.p.c.

    La CTR lo ha richiamato per affermare la sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica; la Corte non si sofferma su questo profilo in termini di decisione di merito.

  • art. 148 c.p.c.

    La CTR lo richiama con riferimento alla relata di notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova circa la completezza della cartella notificata.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione dell'atto tributario e tutela del diritto di difesa.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato per contestare la provenienza e l'efficacia probatoria della relata di notifica.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare la fede privilegiata attribuita alla relata di notifica.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione della prova documentale da parte della CTR.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 41/2008

    Richiamato per la necessaria indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione ai requisiti del soggetto che esegue la notificazione della cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Indica il controllo automatizzato a monte della cartella oggetto di causa.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Indica il controllo automatizzato a monte della cartella oggetto di causa.

  • d.m. 14 luglio 1992

    Richiamato dalla CTR per affermare la conformità della motivazione della cartella alle prescrizioni regolamentari.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di un error in procedendo, come l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non esonera il ricorrente dall'onere di specificare in modo autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti, con trascrizione essenziale delle parti necessarie alla censura.
  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la specificità dei motivi di appello può essere integrata anche dalla riproposizione delle difese già svolte in primo grado, purché la critica consenta comunque di individuare con certezza le statuizioni censurate e le ragioni della contestazione.
  • È inammissibile la censura di legittimità che, sotto l'apparente violazione di norme processuali o di legge, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • La mancata considerazione di un fatto storico decisivo, specificamente dedotto e discusso tra le parti, integra vizio di omesso esame quando quel fatto sia potenzialmente idoneo a modificare l'esito della lite.
  • In materia di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, la completezza della copia notificata è decisiva ai fini della motivazione e del diritto di difesa del contribuente: l'eventuale mancanza di pagine essenziali può determinare la nullità dell'atto, soprattutto quando la cartella costituisca il primo e unico atto impositivo portato a conoscenza del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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