Cassazione Civile, Ordinanza n. 26024/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società l'omessa fatturazione di prestazioni di servizi esenti da IVA rese nei confronti della controllante, sul presupposto che la mancata emissione delle fatture avesse inciso sul calcolo del pro rata di detraibilità, consentendo una detrazione IVA integrale anziché proporzionale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR lombarda aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio, valorizzando la continuità e periodicità delle prestazioni e la finalità di ottenere un'indebita detrazione IVA. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono specificati nel dettaglio i motivi di censura; emerge solo che il ricorso era pendente quando, a seguito di rinnovazione della notificazione, entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione dei carichi tributari tramite rottamazione e relativo pagamento.
La decisione
La Corte, preso atto dell'istanza dell'Agenzia e della nota della contribuente, non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito. Ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la definizione agevolata dei carichi tributari oggetto della controversia comportava la rinuncia ai giudizi relativi a tali carichi. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato solo per qualificare le prestazioni di servizi come esenti da IVA
art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
usato come base per dichiarare l'estinzione del giudizio nel processo tributario per cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 2, D.L. n. 193 del 2016
richiamato in relazione alla definizione agevolata dei carichi e all'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi oggetto della domanda
art. 1, comma 4, D.L. n. 148 del 2017
richiamato quale norma che estende/collega la disciplina della definizione agevolata e l'impegno alla rinuncia ai giudizi
L. n. 225 del 2016
richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il carico oggetto della controversia sia stato integralmente definito mediante procedura agevolata e tale definizione comporti la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai medesimi carichi, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione integrale della pretesa tributaria elimina l'interesse alla decisione sul merito del ricorso per cassazione, imponendo una pronuncia di estinzione senza esame dei motivi.
- In presenza di richiesta concorde delle parti, le spese di lite possono essere compensate nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità, se la notificazione del ricorso sia nulla, la Corte può disporne la rinnovazione; se nel frattempo interviene una causa estintiva sostanziale del contendere, la causa viene definita in tal senso senza esame del merito.
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