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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17945/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio ha contestato alla società l'esecuzione di operazioni oggettivamente inesistenti, ha recuperato a tassazione maggiori ricavi per omessa fatturazione di forniture e lavori eseguiti in favore di terzi enti e società, e ha disconosciuto costi ritenuti non di competenza sulla base degli esiti di accertamenti bancari e della verifica della cassa. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso della contribuente; quest'ultima ha proposto sette motivi per cassazione, deducendo in sintesi: mancato riconoscimento dei costi e omessa pronuncia sulla relativa domanda, errore nel valorizzare i riscontri su cassa e banca per i ricavi non dichiarati, vizio di motivazione e di ultrapetizione quanto alle scritture contabili considerate, omessa valutazione di documenti prodotti in sede di proposta conciliativa/adesione, erronea lettura delle fatture passive e della mancata rilevazione di rimanenze finali per alcuni lavori, e violazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR in relazione a costi sostenuti nel 2007 ma pagati nel 2008.

La decisione

La Corte ha esaminato i sette motivi e li ha ritenuti tutti inammissibili o infondati. Ha affermato che la censura sul mancato riconoscimento dei costi non colpiva la ratio decidendi, perché la CTR aveva qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti, ipotesi estranea alla disciplina invocata dalla ricorrente per le operazioni soggettivamente inesistenti. Ha ritenuto legittima la valutazione probatoria della CTR sui movimenti di cassa e sui riscontri bancari, escludendo contraddizioni logiche tra recupero di ricavi non dichiarati e disconoscimento di costi per operazioni inesistenti. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sui documenti non esaminati perché investiva un accertamento di fatto sull'effettivo deposito degli atti, censurabile semmai con revocazione ordinaria. Ha poi ritenuto che le censure sui lavori per i quali erano emerse fatture passive e assenza di rimanenze finali mirassero solo a una nuova valutazione del merito. Sul quinto motivo ha osservato che la CTR aveva comunque motivato sull'assenza in atti della documentazione evocata dalla contribuente. Sul settimo motivo ha ribadito che il principio di competenza temporale richiede la prova oggettiva del componente reddituale e che, in difetto di specifici elementi probatori e di autosufficienza del ricorso, la doglianza non poteva essere accolta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito né cumulare in modo inestricabile errori di diritto, vizi processuali e doglianze motivazionali contro la stessa valutazione di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza si è espressa sulle questioni dedotte, anche implicitamente attraverso la valutazione della ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della regola di valutazione delle prove non può essere invocata per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non è ammissibile se mira solo a sostituire l'apprezzamento del giudice con quello della parte.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012

    La disposizione riguarda le operazioni soggettivamente inesistenti e la deducibilità dei relativi costi, non le operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali mancano in radice le prestazioni e quindi anche i costi.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    I componenti di reddito devono essere imputati per competenza economica, al momento della maturazione/ultimazione della prestazione e non in base al pagamento o all'incasso; il contribuente deve provare oggettivamente l'esistenza e l'ammontare del costo dedotto.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento induttivo e la ripresa a tassazione possono fondarsi su elementi contabili e bancari che evidenzino operazioni non reali o ricavi non contabilizzati.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA, i dati contabili e i riscontri extracontabili possono legittimare la rettifica dell'imponibile e dell'imposta.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    La rettifica dell'accertamento IVA può essere sostenuta da presunzioni e anomalie emergenti dalla contabilità e dai controlli bancari.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i componenti positivi del reddito incombe all'Amministrazione, mentre quello di provare i componenti negativi e i costi dedotti grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere desunte da elementi obiettivi e concordanti come scritture contabili e movimenti bancari.

  • art. 2729 c.c.

    Indizi come anomalie di cassa, assenza di riscontri bancari e mancanza di rimanenze finali possono assumere valore presuntivo se gravi, precisi e concordanti.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    La censura sulla motivazione dell'accertamento non è fondata quando la decisione di merito espone una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    La motivazione dell'avviso e della decisione è sufficiente quando consente di comprendere la base fattuale e giuridica della pretesa fiscale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se mancante o meramente assertiva; non lo è quando la CTR esplicita il percorso logico seguito.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione, requisito ritenuto soddisfatto dalla CTR.

  • art. 48, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il richiamo a documenti allegati a una proposta conciliativa non è sufficiente, da solo, a fondare un vizio di omesso esame se tali documenti non risultano effettivamente in atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammesso trasformare censure di violazione di legge o di nullità in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • La disciplina sulla deducibilità dei costi invocabile per operazioni soggettivamente inesistenti non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali l'inesistenza della prestazione esclude in radice il costo.
  • Quando l'accertamento si fonda su scritture contabili, anomalie di cassa e riscontri bancari, la decisione di merito è censurabile solo per effettivi errori di diritto o motivazione apparente, non per una diversa lettura dei fatti.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque affrontato, anche implicitamente, la questione dedotta e ne ha escluso il fondamento nel quadro della motivazione complessiva.
  • Nel processo tributario, il contribuente che deduce costi deve fornire prova oggettiva della loro esistenza, entità e competenza temporale; il pagamento in un esercizio diverso non è decisivo se il costo è maturato in altro periodo, ma la prova resta necessaria.
  • La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo; non ricorre se la CTR indica gli elementi di fatto valorizzati e le ragioni del proprio convincimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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