Cassazione Civile, Ordinanza n. 23112/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dello Stato, assumendo che durante la frequenza del corso di formazione in medicina generale avessero percepito una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Hanno sostenuto che i due percorsi formativi presentassero caratteristiche sovrapponibili e che il diverso trattamento economico fosse irragionevole, discriminatorio e contrario al diritto comunitario, integrando un inadempimento degli obblighi europei imputabile allo Stato. In Cassazione hanno proposto tre motivi: il secondo e il terzo, sostanzialmente riproduttivi degli atti di appello, denunciavano la violazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché di varie disposizioni del diritto UE e nazionale, sostenendo l'esistenza di un obbligo di adeguata remunerazione e di parità di trattamento con gli specializzandi; il primo motivo censurava la declaratoria di prescrizione. La Corte ha esaminato prima il secondo motivo, perché logicamente preliminare rispetto alla prescrizione, e poi il terzo, ritenendo assorbito il primo in caso di rigetto della pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il diritto dell'Unione imporrebbe un'equiparazione economica tra corsi di formazione in medicina generale e scuole di specializzazione, osservando che non esiste una norma europea che determini la misura dell'adeguata remunerazione e che la Corte di giustizia ha escluso la ricavabilità di tale misura dal diritto comunitario. Ha inoltre affermato che le due figure formative sono strutturalmente e funzionalmente diverse, sicché la previsione di trattamenti economici differenziati rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra un fatto illecito risarcibile. Di conseguenza è rimasto assorbito il primo motivo relativo alla prescrizione. Non sono state liquidate spese per l'indefensio delle amministrazioni; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro normativo, ma non ritenuto idoneo a fondare la pretesa risarcitoria
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
invocati nel ricorso per sostenere l'interpretazione delle norme europee e nazionali, ma non ritenuti decisivi
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione normativa della pretesa
richiamato dai ricorrenti nella ricostruzione normativa della pretesa
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 7, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, con riferimento alla proroga del blocco e agli adeguamenti
art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 36 L. 23 dicembre 2002, n. 289
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo
art. 4, comma 43, L. 12 novembre 2011, n. 183
applicato dai giudici di merito per ritenere prescritta la domanda; la Cassazione non si è soffermata sul merito di tale ratio perché la pretesa è stata comunque rigettata nel merito
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle motivazioni di una precedente decisione di legittimità in fattispecie analoga
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Direttiva 86/457/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte comunitaria della pretesa
Direttiva 75/362/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte comunitaria della pretesa
Direttiva 75/363/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte comunitaria della pretesa
Direttiva 82/76/CEE
richiamata dai ricorrenti; la Corte osserva che dall'obbligo di adeguata remunerazione previsto dall'allegato non è ricavabile la misura della remunerazione stessa
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti come fonte comunitaria della pretesa
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti come fonte comunitaria della pretesa
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti nel quadro della pretesa violazione del diritto comunitario
Massime di principio
- Il diritto dell'Unione non impone, in assenza di una disciplina specifica, una automatica equiparazione economica tra medici frequentanti corsi di formazione in medicina generale e medici iscritti alle scuole di specializzazione.
- L'obbligo di adeguata remunerazione previsto dalla normativa europea non consente, di per sé, di desumere dal diritto dell'Unione la concreta misura del compenso dovuto, che resta rimessa alla disciplina interna.
- In mancanza di un vincolo sovranazionale di parità di trattamento, la diversa previsione di borse di studio o remunerazioni per percorsi formativi differenti non integra inadempimento né fonte di responsabilità risarcitoria dello Stato.
- La diversa struttura, finalità e organizzazione dei corsi di formazione in medicina generale e delle scuole di specializzazione giustifica trattamenti economici differenti, rientrando la scelta nel margine discrezionale del legislatore.
- Quando un ricorso per cassazione riproduce in modo pedissequo l'atto di appello ma consente comunque di individuare la censura, il giudice deve privilegiare l'interpretazione che consenta la decisione nel merito anziché dichiarare l'inammissibilità per ambiguità formale.
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