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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19098/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/accertamento in materia IVA e imposte dirette con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, ascrivibili a una frode 'carosello'. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto da parte della CTP, ritenendo non sufficienti, ai fini della prova della consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode, l'assenza di una sede operativa adeguata in rapporto all'attività dichiarata e il mancato tenimento della contabilità da parte del soggetto interposto. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione di legge, in particolare dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, dell'art. 41 d.l. 331/1993, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che tali elementi indiziari fossero invece sufficienti a presumere che la contribuente sapesse o dovesse sapere di operare con un imprenditore fittizio e quindi in un contesto fraudolento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricordato che, in tema di detrazione IVA per operazioni inesistenti, la prova della conoscenza o conoscibilità della frode può essere fornita dall'Ufficio anche per presunzioni, ma sulla base di elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, idonei a integrare il quadro indiziario richiesto dalla giurisprudenza interna ed եվropea. Nel caso concreto, tuttavia, ha condiviso l'impostazione della CTR secondo cui la sola assenza di una sede operativa adeguata del soggetto interposto e il mancato tenimento della contabilità non bastano, da soli, a dimostrare la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode, perché tali circostanze non sono necessariamente percepibili dall'altro operatore né univocamente sintomatiche della frode. Il precedente richiamato dalla contribuente non è stato considerato vincolante come giudicato riflesso, ma la Corte gli ha riconosciuto continuità sul piano del ragionamento. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare la consapevolezza del cessionario/committente anche tramite presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi idonei a integrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
  • Gli indici sintomatici della partecipazione consapevole a una frode devono essere percepibili dall'operatore e non possono ridursi a circostanze interne o non univocamente conoscibili, come la mancata tenuta della contabilità del soggetto interposto.
  • La sola inadeguatezza della sede operativa del fornitore, considerata isolatamente, non è sufficiente a provare che l'altro contraente sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode carosello.
  • Nelle controversie tributarie che si rinnovano per singolo periodo d'imposta, una pronuncia resa su annualità diversa non produce giudicato riflesso automaticamente vincolante, pur potendo orientare la soluzione del caso successivo se la fattispecie concreta è analoga.
  • La prova presuntiva della frode deve essere valutata secondo un criterio di prognosi postuma su dati oggettivi, non su apprezzamenti soggettivi o variabili della percezione dell'operatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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