Cassazione Civile, Ordinanza n. 19098/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/accertamento in materia IVA e imposte dirette con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente la detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, ascrivibili a una frode 'carosello'. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto da parte della CTP, ritenendo non sufficienti, ai fini della prova della consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode, l'assenza di una sede operativa adeguata in rapporto all'attività dichiarata e il mancato tenimento della contabilità da parte del soggetto interposto. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione di legge, in particolare dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, dell'art. 41 d.l. 331/1993, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che tali elementi indiziari fossero invece sufficienti a presumere che la contribuente sapesse o dovesse sapere di operare con un imprenditore fittizio e quindi in un contesto fraudolento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricordato che, in tema di detrazione IVA per operazioni inesistenti, la prova della conoscenza o conoscibilità della frode può essere fornita dall'Ufficio anche per presunzioni, ma sulla base di elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, idonei a integrare il quadro indiziario richiesto dalla giurisprudenza interna ed եվropea. Nel caso concreto, tuttavia, ha condiviso l'impostazione della CTR secondo cui la sola assenza di una sede operativa adeguata del soggetto interposto e il mancato tenimento della contabilità non bastano, da soli, a dimostrare la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode, perché tali circostanze non sono necessariamente percepibili dall'altro operatore né univocamente sintomatiche della frode. Il precedente richiamato dalla contribuente non è stato considerato vincolante come giudicato riflesso, ma la Corte gli ha riconosciuto continuità sul piano del ragionamento. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
la censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata nel merito
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla detrazione IVA
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della contestazione fiscale
richiamato per sostenere la ripartizione dell'onere della prova sulla consapevolezza della frode
norma richiamata dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi
norma richiamata dalla ricorrente in tema di accertamento induttivo/presuntivo
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente all'Amministrazione di provare, anche per presunzioni, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione IVA
richiamato in tema di definizione camerale del giudizio di cassazione
richiamato per la trattazione camerale della causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la sua applicazione alla parte soccombente perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare la consapevolezza del cessionario/committente anche tramite presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi idonei a integrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
- Gli indici sintomatici della partecipazione consapevole a una frode devono essere percepibili dall'operatore e non possono ridursi a circostanze interne o non univocamente conoscibili, come la mancata tenuta della contabilità del soggetto interposto.
- La sola inadeguatezza della sede operativa del fornitore, considerata isolatamente, non è sufficiente a provare che l'altro contraente sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode carosello.
- Nelle controversie tributarie che si rinnovano per singolo periodo d'imposta, una pronuncia resa su annualità diversa non produce giudicato riflesso automaticamente vincolante, pur potendo orientare la soluzione del caso successivo se la fattispecie concreta è analoga.
- La prova presuntiva della frode deve essere valutata secondo un criterio di prognosi postuma su dati oggettivi, non su apprezzamenti soggettivi o variabili della percezione dell'operatore.
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