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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25394/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto per anni con una serie di contratti a tempo determinato presso il Centro di Meccanizzazione Agricola di Trapani, alle dipendenze di un ente pubblico regionale, aveva ottenuto in primo grado il risarcimento del danno per l’asserito uso abusivo del contratto a termine. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo valida la notifica dell’appello al domicilio digitale dei difensori dell’appellato e, nel merito, sostenendo che nel settore agricolo la stagionalità non fosse l’unico criterio rilevante per legittimare il ricorso al termine, con conseguente compatibilità dei rapporti a termine con mansioni non necessariamente coincidenti con la durata delle stagioni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: la validità della notifica dell’atto di appello; la violazione della disciplina sui contratti a termine e della normativa speciale agricola; l’erronea qualificazione delle mansioni svolte come attività agricola stagionale; la mancata considerazione della normativa regionale siciliana e della contrattazione collettiva; nonché la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo sul vizio di notificazione, ritenendo corretta la notifica al domicilio digitale del difensore risultante dagli elenchi pubblici. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che l’ente datore di lavoro non è imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e che, comunque, la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività effettivamente stagionali, da verificare in concreto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene evocato come norma sul sindacato di legittimità dedotto nei motivi di ricorso, ma la Corte esamina nel merito solo i profili effettivamente fondati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla dedotta illogicità della motivazione.

  • artt. 415, 421, 156 e 291 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo, ma non ritenuti decisivi perché la notificazione è stata considerata valida.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    consente la notificazione al difensore presso il domicilio digitale risultante dagli elenchi pubblici.

  • L. n. 221/2012

    norma di conversione richiamata per il regime del domicilio digitale.

  • D.L. n. 90/2014

    norma di modifica del regime del domicilio digitale, richiamata per affermare la validità della notifica.

  • L. n. 114/2014

    norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina delle notifiche al domicilio digitale.

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al ordine professionale, che lo inserisce nei registri pubblici.

  • D.M. n. 44/2011

    richiamato per il sistema ReGIndE e per la pubblicità dell’indirizzo PEC del difensore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem precedenti recenti con motivazione sintetica.

  • art. 2135 c.c.

    l’ente pubblico resistente non può essere qualificato imprenditore agricolo.

  • D.Lgs. n. 368/2001

    artt. 5, comma 4-ter; 10, comma 2; 5, comma 4-bis

    la disciplina generale sul contratto a termine si applica; la deroga per il settore agricolo opera solo nei limiti delle attività stagionali e non può essere estesa oltre tali casi.

  • D.Lgs. n. 81/2015

    artt. 19, 21, comma 2, e 29, comma 1, lett. b)

    la proroga/deroga per attività stagionali e la disciplina dei contratti a termine sono applicabili solo a rapporti effettivamente stagionali.

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata nel secondo motivo in relazione alla disciplina europea sul lavoro a termine.

  • D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo in relazione al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

  • L. n. 183/2010

    richiamata nel secondo motivo per i rimedi connessi all’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti

    art. 21, comma 8, lett. c)

    la contrattazione collettiva può individuare specifiche attività stagionali, ma non tutto il lavoro agricolo a termine è automaticamente stagionale.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    richiamata per la natura e le finalità dell’ente pubblico regionale.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    richiamata per ulteriori competenze dell’ente.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

  • L.R. Sicilia n. 32/91

    richiamata nel quarto motivo in tema di disciplina regionale dei lavoratori agricoli.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Un ente pubblico non economico che non svolge attività imprenditoriale agricola non può beneficiare automaticamente della disciplina derogatoria prevista per i datori di lavoro dell’agricoltura in materia di contratti a termine.
  • La deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo opera soltanto per prestazioni realmente stagionali; la stagionalità va intesa in senso rigoroso e non può essere presunta in base alla sola natura agricola dell’attività complessiva.
  • Se il lavoratore contesta le mansioni concretamente svolte e la loro effettiva stagionalità, il giudice deve accertare in fatto la corrispondenza tra mansioni, causale del contratto e attività stagionale, senza fermarsi alla qualificazione formale data dal datore di lavoro.
  • L’onere di provare che il lavoratore sia stato addetto esclusivamente ad attività stagionali o ad attività strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
  • L’elenco normativo delle attività stagionali è tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica; anche la contrattazione collettiva, quando richiamata dalla legge, deve indicare specificamente le attività caratterizzate da stagionalità.
  • La notifica al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici è valida anche se il domicilio digitale era stato indicato in precedenza per sole comunicazioni di cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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