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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25419/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente dell'amministrazione doganale volto a ottenere il riconoscimento del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale di prima fascia di direttore di compartimento doganale, con decorrenza da una certa data e fino a una successiva, oltre al risarcimento del danno pari alle differenze retributive di posizione e risultato e al risarcimento per demansionamento. In appello era stata anche dichiarata nuova e quindi inammissibile la domanda di risarcimento del danno da ritardo procedimentale nella conclusione della procedura concorsuale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: (1) violazione delle norme sulle domande nuove in appello, sostenendo che l'allegazione delle lungaggini della procedura fosse mera precisazione della domanda originaria; (2) omesso esame del ritardo concorsuale e della sua incidenza; (3) erronea affermazione di abrogazione della disciplina speciale dell'ordinamento doganale, sostenendone la sopravvivenza fino al d.P.R. n. 107/2001; (4) omesso esame della disponibilità di posti e del diritto al conferimento dell'incarico; (5) violazione delle norme sull'offerta al pubblico, sull'adempimento e sull'interpretazione del bando, assumendo che la pubblicazione del bando vincolasse la P.A. a conferire l'incarico al vincitore; (6) violazione delle norme sulla retribuzione di posizione e di risultato, sostenendo che, se riconosciuto il diritto all'incarico, avrebbero dovuto essere liquidate almeno in via generica le differenze salariali; (7) violazione della disciplina sulle spese processuali e della compensazione, invocando la sopravvenienza normativa e la novità delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché la deduzione del danno da ritardo procedimentale non risultava dalla domanda originaria ed era stata correttamente qualificata come domanda nuova; il secondo motivo è stato assorbito; il terzo è stato respinto perché, alla data rilevante del 22 febbraio 2001, la disciplina previgente che distingueva le qualifiche dirigenziali era già stata superata dall'istituzione del ruolo unico della dirigenza e non vi era una norma che imponesse il conferimento dell'incarico in ragione della qualifica pregressa; il quarto è stato assorbito; il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, perché il diritto del vincitore del concorso nel pubblico impiego contrattualizzato resta subordinato alla permanenza dell'assetto organizzativo su cui il bando era fondato e alla sopravvenienza normativa; il sesto è stato assorbito, dipendendo dal presupposto, non riconosciuto, del diritto all'incarico; il settimo è stato dichiarato inammissibile, ribadendo che la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere la proponibilità in appello di una domanda nuova rispetto a quella originaria

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per qualificare come inammissibile la domanda nuova in appello nel rito del lavoro

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri vizi processuali dedotti

  • art. 2-bis L. n. 241/1990

    invocato quale base del preteso danno da ritardo procedimentale

  • art. 11, comma 5, d.P.R. n. 487/1994

    richiamato dal ricorrente in tema di procedura concorsuale

  • art. 2 L. n. 241/1990

    richiamato in relazione ai tempi della conclusione del procedimento

  • art. 4 L. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di procedimento amministrativo

  • art. 13 d.lgs. n. 105/1990

    "Alla direzione compartimentale è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore"

    ritenuto non più applicabile alla data del conferimento dell'incarico, perché superato dalla disciplina sul ruolo unico della dirigenza

  • art. 74, comma 2, d.lgs. n. 29/1993

    considerato come norma che ha abrogato le disposizioni del d.P.R. n. 748/1972 incompatibili con il nuovo assetto della dirigenza

  • art. 43, d.lgs. n. 80/1998

    richiamato quale disposizione che ha abrogato il previgente art. 25, comma 1, d.lgs. n. 29/1993 e altre norme incompatibili

  • art. 15 delle preleggi

    utilizzato per il tema dell'abrogazione per incompatibilità

  • art. 19 d.lgs. n. 29/1993

    richiamato come norma che impone l'attribuzione degli incarichi dirigenziali sulla base di attitudini e capacità professionali

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in continuità con il precedente art. 19 d.lgs. n. 29/1993, per la logica meritocratica degli incarichi

  • art. 25, comma 1, d.lgs. n. 29/1993

    "Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza"

    ritenuto non più operante alla data rilevante perché abrogato dalla disciplina sopravvenuta

  • art. 1336 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il bando di concorso equivalesse a offerta al pubblico

  • art. 1218 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1336 c.c. per fondare una pretesa responsabilità da inadempimento della P.A.

  • art. 1358 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro dell'interpretazione del bando e degli effetti dell'offerta

  • art. 1360 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto interpretativo

  • art. 2094 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2099 c.c. per la domanda sulle differenze retributive

  • art. 2099 c.c.

    richiamato in tema di trattamento economico e differenze retributive

  • art. 1 d.m. 10710/VII/AGP del 24.11.1997

    richiamato in relazione alla retribuzione di posizione

  • artt. 37 e 38 c.c.n.l. personale dirigente del 9.1.1997

    richiamati per la disciplina della retribuzione di posizione

  • art. 44 c.c.n.l. personale dirigente del 5.4.2001

    richiamato per la disciplina della retribuzione di risultato

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di compensazione delle spese, ritenuta insussistente nel caso concreto

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata dal ricorrente in tema di limiti alla compensazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del vincitore di una procedura selettiva al conferimento dell'incarico non è assoluto, ma resta subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e normativo su cui il bando si fondava.
  • Quando si deduce in cassazione la novità di una domanda o la violazione del divieto di domande nuove in appello, è necessario indicare specificamente gli atti del giudizio di merito da cui risulti la pretesa originaria; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • Le disposizioni previgenti che attribuivano incarichi o qualifiche dirigenziali in base a un sistema superato non sono applicabili se, alla data decisiva, esse risultano già incompatibili con il nuovo regime del ruolo unico della dirigenza, anche prima della formale abrogazione espressa.
  • Gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche devono essere attribuiti secondo criteri di attitudini e capacità professionali, non per automatismi legati ad anzianità, pregresse qualifiche o precedenze di ruolo.
  • La pubblicazione di un bando di concorso nel pubblico impiego non produce un vincolo assoluto e immutabile a conferire il posto se, prima della nomina, intervenga un mutamento normativo o organizzativo che incida sulle esigenze di personale.
  • La deduzione di vizi relativi alle spese processuali non consente in cassazione di censurare liberamente il mancato esercizio della compensazione, che resta un potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul diniego.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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