Cassazione Civile, Ordinanza n. 25395/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore agricolo, impiegato dal 1999 come operatore agricolo con mansioni indicate come conduttore di macchine agricole, automezzi e lavori di officina per la manutenzione di macchine agricole presso un centro di meccanizzazione agricola, aveva agito in giudizio sostenendo l’illegittima reiterazione di più contratti a tempo determinato e chiedendo il risarcimento del danno da utilizzo abusivo del termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo valida la successione di contratti a termine nel settore agricolo e reputando non necessario che la stagionalità coincidesse con le stagioni in senso stretto. Il ricorrente ha proposto cinque motivi per cassazione: (1) nullità/violazione di norme processuali per la notificazione dell’appello al domicilio digitale dei difensori; (2) violazione della disciplina sui contratti a termine e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’ente non potesse beneficiare della disciplina speciale riservata agli imprenditori agricoli e che non ricorressero i presupposti della stagionalità; (3) violazione del CCNL agricolo e della normativa agricola, con contestazione della qualificazione delle mansioni come agricole/stagionali; (4) violazione della legislazione speciale regionale siciliana e della disciplina collettiva, sempre sul punto della riconducibilità delle mansioni alla stagionalità; (5) censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, cassando la sentenza d’appello con rinvio, mentre ha dichiarato assorbito il quinto motivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo relativo alla notifica dell’appello, ritenendo valida la notificazione presso il domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi. Ha invece accolto le censure centrali sulla disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo: ha affermato che l’ente datore di lavoro è un ente pubblico non economico, non qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.; che la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; che l’elenco delle attività stagionali è tassativo; che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e la loro effettiva stagionalità dovevano essere accertate in concreto, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notificazione al difensore è valida se eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale e dai pubblici elenchi.
Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al consiglio dell’ordine, che lo inserisce nei registri pubblici rilevanti per le notifiche.
Il ReGindE è il registro ministeriale richiamato per la reperibilità del domicilio digitale dei difensori.
L’ente convenuto non può essere considerato imprenditore agricolo, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale riservata ai datori di lavoro agricoli.
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per rapporti riferiti ad attività stagionali in senso stretto; l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non analogico.
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
La disciplina speciale per i datori di lavoro dell’agricoltura non è applicabile a un ente pubblico non economico non qualificabile come imprenditore agricolo.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine è limitata alle attività stagionali; non ogni attività del settore agricolo vi rientra.
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
La disciplina speciale non si applica automaticamente ai rapporti di lavoro dell’ente, mancando la qualifica di imprenditore agricolo.
La Corte richiama precedenti conformi attraverso motivazione per relationem.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL operai agricoli e florovivaisti
Il CCNL evidenzia che esistono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine.
L’elenco delle attività stagionali ha natura tassativa e non può essere esteso in via analogica.
L’ente è ricondotto alla disciplina del pubblico impiego, non a quella dell’imprenditore agricolo privato.
Le finalità e i compiti dell’ente regionale confermano la natura pubblica e non economica dell’ente.
Le ulteriori competenze dell’ente non ne mutano la natura pubblica non economica.
Non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.
Richiamata nel ricorso, ma non decisiva nella soluzione adottata dalla Corte.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Richiamato nel ricorso come parametro sulla tutela contro l’abuso del termine nei rapporti con la PA.
Richiamato nella censura sulle spese di lite.
Richiamato nella censura sulle spese di lite.
Richiamato nella censura sulle spese di lite.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo come parametro costituzionale del giusto processo.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi alla successione di contratti a tempo determinato, quando il lavoratore contesta la natura realmente stagionale delle prestazioni, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine è di stretta interpretazione: opera solo per attività stagionali in senso stretto e non per ogni attività svolta in un settore con ciclicità produttiva.
- L’elenco legale delle attività stagionali è tassativo e non può essere ampliato in via analogica dalla contrattazione o dal giudice.
- L’onere di provare che il lavoratore sia stato addetto esclusivamente a mansioni stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
- Un ente pubblico non economico non può essere automaticamente trattato come imprenditore agricolo solo perché svolga attività connesse al settore agricolo; la qualificazione soggettiva dell’ente è decisiva per stabilire il regime applicabile ai contratti a termine.
- In tema di notificazioni al difensore, la notificazione eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale sia stato indicato per finalità di cancelleria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25393/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25394/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25397/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25404/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25405/2024 del 23/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25419/2024 del 23/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →