Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25405/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla cessazione del rapporto in convenzione a tempo indeterminato nella pediatria di libera scelta, disposta dall’azienda sanitaria con sanzione del 18 giugno 2012 per asserite violazioni disciplinari. In particolare venivano contestate reiterate omissioni di comunicazione di situazioni di incompatibilità previste dall’art. 17 dell’ACN, in relazione all’esercizio di attività lavorativa negli Stati Uniti, nonché l’omessa comunicazione della durata delle sostituzioni svolte da un collega in sua assenza. Il professionista chiedeva l’annullamento della sanzione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie sul dies a quo del procedimento disciplinare, sostenendo che l’ufficio competente avesse già dal dicembre 2008 elementi sufficienti per agire; 2) violazione dell’art. 30 dell’ACN, assumendo che il termine di avvio del procedimento disciplinare dovesse ritenersi perentorio e che la contestazione fosse stata tardiva; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere i giudici ritenuto provati i fatti costitutivi degli addebiti sulla base di atti penali e di elementi istruttori che, secondo il ricorrente, non sarebbero stati idonei o sarebbero stati privi di contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché introduceva una questione di fatto sulla piena conoscenza dell’illecito non adeguatamente devoluta e comunque non sindacabile in legittimità; il secondo perché colpiva solo una delle plurime rationes decidendi sulla tempestività della contestazione; il terzo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito e non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la censura è inammissibile se in realtà mira a una rivisitazione del fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare l’assenza di prova degli addebiti, ma la Corte rileva che la censura sollecitava una diversa valutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il mezzo di impugnazione per violazione di legge non può essere usato per contestare accertamenti in fatto

  • art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale

    discipline del procedimento disciplinare per i medici di pediatria di libera scelta; la Corte richiama la questione del termine iniziale di avvio e osserva che, nel caso concreto, la sentenza impugnata si fondava anche su altre rationes decidendi

  • art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale

    norma richiamata per individuare le incompatibilità oggetto degli addebiti disciplinari

  • art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

    reato menzionato con riferimento ai procedimenti penali conclusi con archiviazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato come regola sull’onere della prova, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito perché la censura mirava al riesame del fatto

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare relativo a un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato o assimilato, rileva il momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente completa da consentire l’avvio corretto del procedimento; non è sufficiente la mera conoscibilità astratta della condotta.
  • La verifica del momento di piena consapevolezza dell’illecito da parte dell’amministrazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura degli atti.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto e che non risultino trattate nella sentenza impugnata, salvo che si denunci specificamente l’omessa pronuncia e si indichi dove la questione sia stata già dedotta nel merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la censura che colpisca soltanto una di esse è inammissibile per difetto di interesse, poiché le altre sono comunque idonee a sorreggere il decisum.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti storici riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.