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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25404/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una direttrice amministrativa di una ASL, assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, aveva chiesto in giudizio la condanna dell'ente al pagamento dei compensi che avrebbe maturato dal recesso anticipato fino alla scadenza naturale del contratto, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per il premio incentivante e del danno non patrimoniale. Secondo la ricorrente il recesso era illegittimo perché i fatti posti a base delle contestazioni disciplinari non sussistevano e quindi mancavano i gravi motivi contrattualmente richiesti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo il recesso valorizzando soprattutto una contestazione relativa alla formazione del bilancio 2010: la prima versione del bilancio presentava una perdita molto contenuta e anomala, poi radicalmente diversa nelle versioni successive, e la lavoratrice avrebbe colposamente espresso parere favorevole sulla prima stesura senza adottare la prudenza e diligenza richieste dal ruolo. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, in sostanza, vizi di motivazione, violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2697, 2727, 2118 e 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe impropriamente fatto ricorso a fatti notori e presunzioni, trascurato prove documentali e testimoniali, omesso di considerare un finanziamento straordinario regionale di oltre 23 milioni di euro e omesso l'esame delle altre contestazioni disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito sulla sussistenza e gravità dell'inadempimento, attraverso una diversa lettura di prove documentali, testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio e atti del procedimento penale. Ha inoltre escluso la nullità della motivazione, reputandola esistente, chiara e non affetta da contraddizioni irriducibili; ha osservato che il passaggio sui bilanci di altre aziende era solo argomento aggiuntivo e non decisivo. Ha poi precisato che la doglianza sulle altre contestazioni disciplinari non era scrutinabile perché il giudice di merito le aveva ritenute assorbite una volta ravvisato un inadempimento idoneo da solo a giustificare il recesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili quando, in realtà, tendono a una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere prospettata per contestare la sola valutazione del materiale istruttorio; rileva solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di piena prova a elementi non legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia disatteso prove legali o abbia considerato come prova legale ciò che non lo è; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta; non è più deducibile la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione al regime delle nullità processuali, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse una nullità della sentenza per vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare l'onere probatorio dell'inadempimento, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse in realtà di merito e di valutazione delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ha escluso che il ragionamento del giudice di merito integrasse un vizio denunciabile, osservando che la censura mirava a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità del recesso, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile senza entrare nel merito della doglianza.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giusta causa/recesso, ma la Corte non ha riesaminato il merito della gravità dell'inadempimento.

  • art. 2236 c.c.

    Citato dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di speciale difficoltà, la responsabilità sarebbe limitata a dolo o colpa grave; la Corte non ha affrontato nel merito tale profilo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile ex art. 132 c.p.c. ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità; non è più censurabile la sola insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattenda prove legali; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove libero riservato al merito.
  • Quando il giudice di merito ritiene un addebito già di per sé sufficiente a giustificare il recesso, le ulteriori contestazioni possono restare assorbite; per censurare tale esito occorre impugnare specificamente la statuizione assorbente o l'assorbimento stesso.
  • Se il recesso si fonda su una pluralità di inadempimenti, è sufficiente che almeno uno di essi sia idoneo, per gravità, a giustificarlo, senza necessità di esaminare tutti gli altri addebiti una volta accertato quello decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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