Cassazione Civile, Ordinanza n. 25393/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impiegato come operatore agricolo a tempo determinato presso un centro di meccanizzazione agricola aveva chiesto al Tribunale il risarcimento del danno per l’asserito uso abusivo e reiterato di contratti a termine, sostenendo di aver svolto dal 1999 mansioni non correttamente inquadrate come stagionali e di essere stato assunto in violazione della disciplina limitativa del lavoro a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, dichiarando valida la notifica dell’appello al domicilio digitale del difensore e ritenendo, nel merito, che nel settore agricolo la stagionalità non fosse l’unico criterio rilevante per derogare alla disciplina del tempo determinato. Il ricorrente ha quindi dedotto: vizi di notifica e violazione delle norme processuali sulla contumacia; violazione della disciplina del contratto a termine e delle norme speciali e collettive sul lavoro agricolo, sostenendo che l’ente non potesse essere considerato imprenditore agricolo, che la deroga per stagionalità fosse applicabile solo ad attività effettivamente stagionali e che il giudice di merito non avesse accertato in concreto mansioni e stagionalità; infine, censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell’atto di appello eseguita al domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi. Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto, cassando la sentenza impugnata perché la Corte d’appello si era discostata dai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti a termine nel settore agricolo: l’ente resistente, essendo ente pubblico non economico, non può essere qualificato imprenditore agricolo; la deroga al limite dei 36 mesi opera solo per attività stagionali in senso stretto; il carattere stagionale deve risultare dalla causale del contratto e, in caso di contestazione, va accertato in concreto, gravando sul datore di lavoro la prova dell’adibizione del lavoratore a sole attività stagionali o strettamente complementari. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato il veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi processuali del ricorso
artt. 415, 421, 156 e 291 c.p.c.
richiamati in relazione alle censure sulla notificazione e sulla contumacia
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
la notificazione al difensore presso il domicilio digitale è valida
L. n. 221/2012
norma di conversione richiamata per il domicilio digitale
D.L. n. 90/2014
ha modificato la disciplina del domicilio digitale del difensore
L. n. 114/2014
norma di conversione richiamata nel quadro del domicilio digitale
art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005
il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC all’ordine, che lo inserisce nei registri pubblici
D.M. n. 44/2011
richiamato per il ReGIndE, registro pubblico rilevante per le notifiche
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per richiamare precedenti conformi senza nuova motivazione estesa
art. 2135 c.c.
l’ente resistente non può esserne qualificato imprenditore agricolo
art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001
la deroga al limite massimo di durata del lavoro a termine vale solo per attività stagionali in senso stretto
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
si applica ai datori di lavoro dell’agricoltura; non all’ente resistente
art. 19 D.Lgs. n. 81/2015
disciplina del contratto a termine richiamata come parametro normativo
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
la deroga al limite di durata vale solo per contratti stagionali
art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015
non applicabile all’ente resistente perché non imprenditore agricolo
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente nel quadro delle conseguenze dell’abuso del tempo determinato nella PA
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi per l’abusiva successione di contratti
art. 21 C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti
la contrattazione collettiva deve specificare le attività stagionali; non può derogare in modo generico
d.P.R. n. 1525/1963
l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non analogicamente estensibile
L.R. Sicilia n. 21/1965
richiamata per la natura e i compiti dell’ente di sviluppo agricolo
L.R. Sicilia n. 73/1977
richiamata come fonte delle ulteriori competenze dell’ente
L.R. Sicilia n. 32/91
richiamata nei motivi come legislazione speciale regionale per i lavoratori agricoli
L.R. Sicilia n. 4/2006
ritenuta non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine
Massime di principio
- In materia di notificazioni al difensore, la notifica eseguita presso il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi è valida anche se tale indirizzo sia stato indicato nei precedenti atti per sole comunicazioni di cancelleria.
- L’ente pubblico non economico privo della qualità di imprenditore agricolo non beneficia automaticamente della disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura nei contratti a termine.
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato opera solo per attività stagionali in senso stretto, ossia attività preordinate a un espletamento temporaneo e non per mansioni stabili o permanenti svolte all’interno di un’organizzazione produttiva stagionale.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere ampliato in via analogica; anche la contrattazione collettiva deve individuare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.
- Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali; l’onere di provare l’effettiva adibizione a sole attività stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
- La legislazione regionale o le clausole collettive non possono derogare in modo generico alla disciplina nazionale dei contratti a termine se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
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