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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25393/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impiegato come operatore agricolo a tempo determinato presso un centro di meccanizzazione agricola aveva chiesto al Tribunale il risarcimento del danno per l’asserito uso abusivo e reiterato di contratti a termine, sostenendo di aver svolto dal 1999 mansioni non correttamente inquadrate come stagionali e di essere stato assunto in violazione della disciplina limitativa del lavoro a termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, dichiarando valida la notifica dell’appello al domicilio digitale del difensore e ritenendo, nel merito, che nel settore agricolo la stagionalità non fosse l’unico criterio rilevante per derogare alla disciplina del tempo determinato. Il ricorrente ha quindi dedotto: vizi di notifica e violazione delle norme processuali sulla contumacia; violazione della disciplina del contratto a termine e delle norme speciali e collettive sul lavoro agricolo, sostenendo che l’ente non potesse essere considerato imprenditore agricolo, che la deroga per stagionalità fosse applicabile solo ad attività effettivamente stagionali e che il giudice di merito non avesse accertato in concreto mansioni e stagionalità; infine, censura sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell’atto di appello eseguita al domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi. Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto, cassando la sentenza impugnata perché la Corte d’appello si era discostata dai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti a termine nel settore agricolo: l’ente resistente, essendo ente pubblico non economico, non può essere qualificato imprenditore agricolo; la deroga al limite dei 36 mesi opera solo per attività stagionali in senso stretto; il carattere stagionale deve risultare dalla causale del contratto e, in caso di contestazione, va accertato in concreto, gravando sul datore di lavoro la prova dell’adibizione del lavoratore a sole attività stagionali o strettamente complementari. Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato il veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi processuali del ricorso

  • artt. 415, 421, 156 e 291 c.p.c.

    richiamati in relazione alle censure sulla notificazione e sulla contumacia

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    la notificazione al difensore presso il domicilio digitale è valida

  • L. n. 221/2012

    norma di conversione richiamata per il domicilio digitale

  • D.L. n. 90/2014

    ha modificato la disciplina del domicilio digitale del difensore

  • L. n. 114/2014

    norma di conversione richiamata nel quadro del domicilio digitale

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC all’ordine, che lo inserisce nei registri pubblici

  • D.M. n. 44/2011

    richiamato per il ReGIndE, registro pubblico rilevante per le notifiche

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare precedenti conformi senza nuova motivazione estesa

  • art. 2135 c.c.

    l’ente resistente non può esserne qualificato imprenditore agricolo

  • art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001

    la deroga al limite massimo di durata del lavoro a termine vale solo per attività stagionali in senso stretto

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001

    si applica ai datori di lavoro dell’agricoltura; non all’ente resistente

  • art. 19 D.Lgs. n. 81/2015

    disciplina del contratto a termine richiamata come parametro normativo

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

    la deroga al limite di durata vale solo per contratti stagionali

  • art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015

    non applicabile all’ente resistente perché non imprenditore agricolo

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle conseguenze dell’abuso del tempo determinato nella PA

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato dal ricorrente in relazione ai rimedi per l’abusiva successione di contratti

  • art. 21 C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti

    la contrattazione collettiva deve specificare le attività stagionali; non può derogare in modo generico

  • d.P.R. n. 1525/1963

    l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non analogicamente estensibile

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    richiamata per la natura e i compiti dell’ente di sviluppo agricolo

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    richiamata come fonte delle ulteriori competenze dell’ente

  • L.R. Sicilia n. 32/91

    richiamata nei motivi come legislazione speciale regionale per i lavoratori agricoli

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    ritenuta non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine

Massime di principio

  • In materia di notificazioni al difensore, la notifica eseguita presso il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi è valida anche se tale indirizzo sia stato indicato nei precedenti atti per sole comunicazioni di cancelleria.
  • L’ente pubblico non economico privo della qualità di imprenditore agricolo non beneficia automaticamente della disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura nei contratti a termine.
  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato opera solo per attività stagionali in senso stretto, ossia attività preordinate a un espletamento temporaneo e non per mansioni stabili o permanenti svolte all’interno di un’organizzazione produttiva stagionale.
  • L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere ampliato in via analogica; anche la contrattazione collettiva deve individuare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità.
  • Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali; l’onere di provare l’effettiva adibizione a sole attività stagionali o strettamente complementari grava sul datore di lavoro.
  • La legislazione regionale o le clausole collettive non possono derogare in modo generico alla disciplina nazionale dei contratti a termine se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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