Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25397/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Dal testo emerge che il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di merito, con quattro motivi, in una controversia decisa dalla Sezione Lavoro della Corte di cassazione. Il contenuto sostanziale delle censure non è integralmente ricostruibile dal brano fornito; si legge solo che la sentenza impugnata affermava che una norma dichiarata incostituzionale non poteva trovare applicazione sin dalla relativa pronuncia e che la fattispecie esaminata esulava dalla disciplina del recesso. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato e notificato rituale atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore munito di procura speciale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c. perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore con procura speciale e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, valorizzando il successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se interviene prima dell’adunanza camerale ed è sottoscritta dal ricorrente e dal difensore munito di procura speciale; non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di estinzione esime dall’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo rituale prima dell’adunanza camerale e sottoscritta anche dal difensore munito di procura speciale, produce l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e non necessita dell’accettazione della parte controricorrente per spiegare efficacia estintiva.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può compensare integralmente le spese quando ricorrano ragioni legate all’evoluzione successiva della giurisprudenza sulle questioni dedotte.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.