Cassazione Civile, Ordinanza n. 25397/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dal testo emerge che il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di merito, con quattro motivi, in una controversia decisa dalla Sezione Lavoro della Corte di cassazione. Il contenuto sostanziale delle censure non è integralmente ricostruibile dal brano fornito; si legge solo che la sentenza impugnata affermava che una norma dichiarata incostituzionale non poteva trovare applicazione sin dalla relativa pronuncia e che la fattispecie esaminata esulava dalla disciplina del recesso. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato e notificato rituale atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore munito di procura speciale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c. perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore con procura speciale e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, valorizzando il successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se interviene prima dell’adunanza camerale ed è sottoscritta dal ricorrente e dal difensore munito di procura speciale; non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti.
La rinuncia rituale al ricorso comporta l’estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo rituale prima dell’adunanza camerale e sottoscritta anche dal difensore munito di procura speciale, produce l’estinzione del giudizio di legittimità.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e non necessita dell’accettazione della parte controricorrente per spiegare efficacia estintiva.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può compensare integralmente le spese quando ricorrano ragioni legate all’evoluzione successiva della giurisprudenza sulle questioni dedotte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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