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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27874/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per Tariffa Igiene Ambientale 2008 notificato da un Comune a una società alberghiera. La CTR aveva confermato la legittimità dell'atto ritenendo sufficiente la motivazione, legittima la rinnovazione dell'avviso dopo l'annullamento del precedente per vizio motivazionale, non necessaria l'allegazione della delibera tariffaria, corretta la determinazione tariffaria da parte della Giunta e legittima la notifica diretta dell'avviso da parte del Comune nonostante l'affidamento del servizio a un soggetto in house. La società ha proposto cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che il nuovo avviso fosse mera duplicazione di un precedente annullato con sentenza passata in giudicato; 2) violazione dell'obbligo di motivazione perché l'avviso richiamava una delibera tariffaria non trascritta, non allegata e non notificata, senza prova della sua pubblicazione; 3) violazione di legge per incompetenza della Giunta a deliberare le tariffe, assumendo spettasse al Consiglio comunale; 4) violazione dell'art. 49 d.lgs. 22/1997 per illegittima emissione diretta dell'avviso da parte del Comune, nonostante l'affidamento del servizio a terzi; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione stagionale dell'imposta in ragione della chiusura della struttura per parte dell'anno.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il nuovo avviso, emesso dopo l'annullamento giudiziale del precedente per un vizio formale e nel rispetto dei termini decadenziali, non violava il giudicato né determinava duplicazione di prelievo; che non vi era violazione dell'obbligo di motivazione poiché gli atti normativi o regolamentari richiamati nell'avviso non devono essere allegati, essendo soggetti a conoscenza legale, e la pubblicazione delle delibere comunali si presume; che la determinazione delle aliquote tariffarie rientra nella competenza della Giunta e non del Consiglio; che l'affidamento a terzi del servizio non esclude il potere del Comune di accertare e recuperare il mancato versamento della tariffa; e che il quinto motivo era inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, oltre che per mancata specificazione della deduzione della questione nei gradi di merito. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno impedisce soltanto la riproposizione della medesima pretesa in violazione del decisum, ma non osta all'emissione di un nuovo atto impositivo emendato dopo l'annullamento del precedente, se non vi sono decadenze o prescrizioni e non si viola il divieto di plurime imposizioni.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati riguarda gli atti che costituiscono la motivazione della pretesa tributaria, non gli atti normativi o regolamentari che legittimano il potere impositivo e che sono soggetti a conoscenza legale.

  • art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    La pubblicazione delle delibere comunali è obbligo di legge e, quindi, la sua effettuazione può presumersi senza necessità di specifica prova da parte dell'ente.

  • art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Al Consiglio comunale spetta l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe; alla Giunta compete la concreta determinazione delle aliquote tariffarie.

  • art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    La previsione secondo cui la tariffa è applicata dai soggetti gestori si riferisce all'emissione delle bollette e non preclude, in assenza di divieto espresso, il potere dell'ente impositore di accertare e recuperare il mancato versamento.

  • art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato dalla parte ricorrente come disciplina transitoria, ma la Corte non ne ha tratto un divieto per l'ente di emettere l'avviso di accertamento.

  • art. 10 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Richiamato dalla parte ricorrente nel sostenere la persistenza della disciplina previgente, ma non ritenuto ostativo al potere di accertamento comunale.

  • art. 66 d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato nel motivo sulla riduzione dell'imposta per stagionalità, ma la questione è stata ritenuta non autosufficientemente dedotta.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di novità opera anche nel rito tributario; la questione non può essere introdotta in appello se non proposta tempestivamente nel giudizio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e per omessa pronuncia, ma il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Dopo l'annullamento giudiziale di un avviso di accertamento per un vizio formale, l'amministrazione può emettere un nuovo atto per il medesimo periodo d'imposta, purché sia rispettato il termine decadenziale, non vi sia violazione del giudicato e non si realizzi una duplicazione del prelievo.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento non impone l'allegazione di atti normativi o regolamentari richiamati a fondamento della pretesa, poiché tali atti sono conoscibili per pubblicità legale; l'allegazione riguarda invece gli atti che concretamente integrano la motivazione dell'atto impositivo.
  • In materia di tariffe comunali, la competenza del Consiglio riguarda l'istituzione e l'ordinamento del tributo e la disciplina generale delle tariffe, mentre la determinazione concreta delle aliquote può spettare alla Giunta.
  • L'affidamento del servizio a un soggetto gestore non esclude, in assenza di un divieto espresso, il potere dell'ente impositore di procedere all'accertamento e al recupero del mancato pagamento.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente proposta nel merito e che il ricorso ne riporti in modo puntuale i termini, gli atti e le circostanze rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Per ottenere una riduzione dell'imposta collegata alla stagionalità di una struttura, non basta allegare la chiusura invernale o la limitata apertura, ma occorre dedurre e provare la concreta inutilizzabilità del bene o dell'attività ai fini del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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