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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27610/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente, all'esito di indagini di un'agenzia investigativa, per avere svolto durante l'orario di lavoro pause reiterate e prolungate in esercizi commerciali, con permanenza anche all'esterno dei locali e con attestazioni di presenza ritenute non corrispondenti allo svolgimento effettivo della prestazione. In primo grado il licenziamento era stato reputato illegittimo per difetto di proporzionalità, con applicazione della tutela indennitaria; in appello, invece, il recesso è stato ritenuto proporzionato e giustificato, valorizzando anche il presunto rilievo penale della condotta e il pregiudizio all'immagine aziendale. In Cassazione il lavoratore ha proposto dieci motivi: eccezione di decadenza del potere disciplinare ai sensi del CCNL; deduzione di natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento; illegittimità dei controlli investigativi e dei controlli difensivi; mancata ammissione di prove; violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione; erronea esclusione della liceità delle pause; insussistenza della giusta causa e sproporzione della sanzione; errata negazione della tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. sia in relazione al difetto di proporzionalità sia in relazione al preteso automatismo reintegratorio in caso di licenziamento di RSA. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando il lavoratore chiede di discutere oralmente le proprie giustificazioni, il termine di decadenza del potere disciplinare previsto dal CCNL decorre da tale audizione e che, nel caso concreto, il provvedimento era stato adottato e spedito entro il termine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per la richiesta di rivalutazione del merito, osservando inoltre che la pretesa ritorsività o discriminazione era esclusa dalla ritenuta giustificazione disciplinare. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che le indagini erano state svolte da soggetto titolare di valida licenza nel periodo interessato e che, comunque, l'autorizzazione prefettizia non è condizione necessaria per l'utilizzabilità degli esiti testimoniali. Ha respinto il quarto motivo, ribadendo la legittimità dei controlli investigativi quando siano diretti a verificare comportamenti illeciti o fraudolenti estranei al mero adempimento della prestazione e idonei a ledere patrimonio e immagine aziendale. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati il quinto e il sesto motivo, poiché devolvono in realtà una diversa valutazione delle prove e non denunciano un vero errori sull'onere della prova o sui limiti del giudizio di legittimità. Ha respinto il settimo motivo perché mirava a sovvertire l'accertamento di fatto sulla natura e sulla durata delle pause. Ha respinto l'ottavo motivo, confermando che la valutazione di proporzionalità della sanzione e di giusta causa appartiene al giudice di merito e che la nozione di giusta causa del codice civile non è vincolata in senso tassativo dall'elencazione del contratto collettivo. Ha ritenuto inammissibili gli ultimi due motivi, essendo costruiti sull'erroneo presupposto dell'illegittimità del licenziamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73 CCNL Igiene ambientale

    il termine di 30 giorni per concludere l'istruttoria decorre dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente; se il lavoratore chiede l'audizione orale, questa integra il momento di acquisizione delle difese. La previsione collettiva sul licenziamento per giusta causa non richiede necessariamente un fatto penalmente rilevante e ha valore non tassativo rispetto alla nozione legale di giusta causa.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce i rigorosi limiti di deducibilità dei motivi di ricorso, richiedendo specificità, corretta sussunzione del vizio denunciato e divieto di trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del merito.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    la violazione di tali norme non può essere dedotta per contestare la sola valutazione delle prove; occorre invece denunciare un vero uso di prove non introdotte, o la mancata applicazione delle regole legali di valutazione probatoria.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nei motivi per la contestazione e la non contestazione, ma la Corte ricorda che la valutazione del comportamento processuale delle parti spetta al giudice del merito.

  • art. 1362 c.c.

    è richiamato per l'interpretazione del CCNL e della disciplina applicabile, ma la Corte conferma l'interpretazione resa dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica del CCNL.

  • art. 4 l. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla natura discriminatoria/ritorsiva del licenziamento.

  • art. 15 l. n. 300/1970

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi discriminatoria/ritorsiva.

  • art. 3 l. n. 108/1990

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi discriminatoria/ritorsiva.

  • art. 28 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla discriminazione.

  • artt. 2, 3 e 4 l. n. 300/1970

    la Corte ribadisce che i controlli investigativi sono leciti se non mirano a sorvegliare l'adempimento della prestazione, ma ad accertare comportamenti illeciti, fraudolenti o lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.

  • art. 134 TULPS

    richiamato nella censura sull'autorizzazione dell'agenzia investigativa; la Corte osserva che la licenza risultava valida nel periodo delle indagini.

  • art. 257 bis R.D. 635/1940

    richiamato dal ricorrente nella critica alla legittimità delle indagini investigative.

  • art. 257 ter R.D. 635/1940

    richiamato dal ricorrente nella critica alla legittimità delle indagini investigative.

  • art. 257 quater R.D. 635/1940

    richiamato dal ricorrente nella critica alla legittimità delle indagini investigative.

  • d.m. Ministero dell'Interno n. 269/2010

    richiamato dal ricorrente nella critica alla legittimità delle indagini investigative.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato per sostenere che le pause contestate fossero legittime; la Corte ha invece ritenuto che la diversa ricostruzione dei fatti non fosse censurabile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione della norma sull'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contestino solo le valutazioni delle prove.

  • art. 5 l. n. 604/1966

    richiamato dal ricorrente nel motivo sull'onere della prova nei licenziamenti.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato per contestare la sussistenza della giusta causa; la Corte ribadisce che la valutazione di proporzionalità è rimessa al merito.

  • artt. 2104, 2105, 2106 c.c.

    richiamati nel motivo sulla giusta causa e sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • artt. 1 e 3 l. n. 604/1966

    richiamati nel motivo sulla giusta causa e sulla proporzionalità del recesso.

  • art. 18 St. lav.

    la Corte esclude l'automatismo della tutela reintegratoria invocato dal ricorrente e conferma che, nel caso esaminato, la questione della reintegra restava assorbita dal rigetto della censura sull'illegittimità del licenziamento.

  • art. 7 St. lav.

    la violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare può integrare una violazione procedurale rilevante ai fini della tutela prevista dallo Statuto, ma nel caso concreto il termine non era violato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e al diritto alla prova.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione delle decisioni.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno del diritto alla prova e del giusto processo, ma la Corte chiarisce che non può essere usato per sindacare liberamente le scelte istruttorie del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare, quando il contratto collettivo fa decorrere il termine per l'adozione della sanzione dalla "acquisizione delle giustificazioni" del dipendente, il dies a quo coincide con l'audizione orale se il lavoratore abbia chiesto di essere sentito, poiché essa completa il momento difensivo.
  • Ai fini della decadenza dal potere disciplinare, rileva che il datore abbia tempestivamente concluso l'istruttoria e formato la volontà sanzionatoria entro il termine; non è necessario che la comunicazione del provvedimento sia ricevuta dal lavoratore entro quel medesimo termine.
  • I controlli investigativi sul lavoratore sono legittimi se non hanno ad oggetto il mero adempimento della prestazione lavorativa, ma mirano ad accertare condotte illecite, fraudolente o comunque estranee alla normale attività lavorativa e potenzialmente lesive del patrimonio o dell'immagine aziendale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi processuali in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove o dell'attendibilità dei fatti accertati dal giudice territoriale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti il modo in cui le prove siano state valutate.
  • La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se abbia determinato l'omissione di un fatto decisivo, nel senso che, se valutato, avrebbe condotto con certezza a un esito diverso della lite.
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare e della sussistenza della giusta causa appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito.
  • La nozione legale di giusta causa conserva autonomia rispetto alle previsioni collettive: l'elencazione del contratto collettivo ha valore esemplificativo e non impedisce al giudice di ravvisare una giusta causa anche per condotte non tipizzate ma idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRisoluzione del contratto

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