Cassazione Civile, Ordinanza n. 27593/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato per revocazione l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18068/2023, emessa nel procedimento relativo alla revocazione di una precedente sentenza di appello che aveva dichiarato legittimo il suo licenziamento. La censura si è fondata, in sostanza, sull'asserito errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., per supposta esistenza di un fatto processuale: la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che il giudice di merito avesse valutato la natura difensiva e non esplorativa/offensiva delle intercettazioni e del pedinamento effettuati dal datore di lavoro, mentre, secondo il ricorrente, tale valutazione non sarebbe mai stata compiuta. Il ricorrente ha sostenuto che, se il giudice di merito avesse esaminato i nuovi elementi probatori, si sarebbe dovuto concludere per la natura ritorsiva del controllo investigativo e quindi per un diverso esito della lite. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha escluso la configurabilità di un errore revocatorio. Ha affermato che il vizio dedotto atteneva non a un errore di percezione di un fatto storico, ma a una valutazione di documenti e risultanze processuali, quindi a un error iuris o comunque a un errore di giudizio non deducibile in revocazione della sentenza di cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che, anche a voler considerare le circostanze dedotte, esse non sarebbero state comunque decisive, poiché il licenziamento risultava fondato anche su altri addebiti, in particolare assenze ingiustificate. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore per supposta esistenza di un fatto processuale
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti dell'erronea percezione di un fatto storico, non per errori di valutazione, interpretazione o giudizio.
art. 391-bis c.p.c.
Il combinato disposto con l'art. 395, n. 4, c.p.c. non consente la revocazione della sentenza di cassazione per errori di diritto o di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo implicitamente nella tassonomia onere della prova, ma non espressamente nel testo; non viene dunque incluso come fonte effettivamente citata.
Massime di principio
- La revocazione dell'ordinanza o sentenza di cassazione per errore di fatto è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione delle prove, l'interpretazione dei documenti o il giudizio logico-giuridico compiuto dal giudice di legittimità.
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore deve essere evidente, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti di causa, essenziale e decisivo, e riferito agli atti interni al giudizio di cassazione.
- Se la decisione impugnata si fonda autonomamente su più rationes decidendi, la dedotta erronea valutazione di una sola circostanza non è decisiva quando il decisum resti sorretto da ulteriori ragioni autonome.
- In materia di licenziamento, la prova di un possibile motivo ritorsivo richiede la dimostrazione della sua univocità; la presenza di altre ragioni poste a base del recesso esclude la decisività di elementi probatori diretti solo a sostenere la finalità ritorsiva.
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