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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27593/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore ha impugnato per revocazione l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18068/2023, emessa nel procedimento relativo alla revocazione di una precedente sentenza di appello che aveva dichiarato legittimo il suo licenziamento. La censura si è fondata, in sostanza, sull'asserito errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., per supposta esistenza di un fatto processuale: la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che il giudice di merito avesse valutato la natura difensiva e non esplorativa/offensiva delle intercettazioni e del pedinamento effettuati dal datore di lavoro, mentre, secondo il ricorrente, tale valutazione non sarebbe mai stata compiuta. Il ricorrente ha sostenuto che, se il giudice di merito avesse esaminato i nuovi elementi probatori, si sarebbe dovuto concludere per la natura ritorsiva del controllo investigativo e quindi per un diverso esito della lite. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha escluso la configurabilità di un errore revocatorio. Ha affermato che il vizio dedotto atteneva non a un errore di percezione di un fatto storico, ma a una valutazione di documenti e risultanze processuali, quindi a un error iuris o comunque a un errore di giudizio non deducibile in revocazione della sentenza di cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che, anche a voler considerare le circostanze dedotte, esse non sarebbero state comunque decisive, poiché il licenziamento risultava fondato anche su altri addebiti, in particolare assenze ingiustificate. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore per supposta esistenza di un fatto processuale

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti dell'erronea percezione di un fatto storico, non per errori di valutazione, interpretazione o giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il combinato disposto con l'art. 395, n. 4, c.p.c. non consente la revocazione della sentenza di cassazione per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo implicitamente nella tassonomia onere della prova, ma non espressamente nel testo; non viene dunque incluso come fonte effettivamente citata.

Massime di principio

  • La revocazione dell'ordinanza o sentenza di cassazione per errore di fatto è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione delle prove, l'interpretazione dei documenti o il giudizio logico-giuridico compiuto dal giudice di legittimità.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore deve essere evidente, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti di causa, essenziale e decisivo, e riferito agli atti interni al giudizio di cassazione.
  • Se la decisione impugnata si fonda autonomamente su più rationes decidendi, la dedotta erronea valutazione di una sola circostanza non è decisiva quando il decisum resti sorretto da ulteriori ragioni autonome.
  • In materia di licenziamento, la prova di un possibile motivo ritorsivo richiede la dimostrazione della sua univocità; la presenza di altre ragioni poste a base del recesso esclude la decisività di elementi probatori diretti solo a sostenere la finalità ritorsiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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