Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27603/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dipendenti avevano chiesto il riconoscimento di nuove retribuzioni previste dal CCNL Autostrade e Trafori 16 febbraio 2000, come integrato dall’Accordo sindacale 10 marzo 2009 e dal successivo rinnovo 2011, sostenendo che il consorzio avesse continuato a applicare di fatto quel contratto collettivo anche dopo l’entrata in vigore della disciplina regionale siciliana sul pubblico impiego. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato: mancata motivazione e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per non avere la corte d’appello considerato il comportamento concludente dell’ente; violazione di norme sul contratto collettivo e sulla nullità per avere escluso l’applicazione del CCRL regionale in assenza della delibera di Giunta; violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c. per non avere confrontato il trattamento con quello di lavoratori omologhi del settore privato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato il rigetto della domanda. Ha ribadito che il consorzio ha natura pubblica e che, per i suoi dipendenti, il trattamento economico deve trovare fonte nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e nella contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza. Ne consegue che l’eventuale applicazione di fatto di un diverso CCNL di diritto comune non può fondare un diritto soggettivo ai relativi aumenti, perché il trattamento economico non può essere disposto in contrasto con la normativa speciale sopravvenuta. Ha escluso anche la rilevanza dell’art. 36 Cost. nei termini prospettati, non essendo allegata in modo specifico l’inadeguatezza della retribuzione, e ha ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 2126 c.c. e al legittimo affidamento. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come vizio di motivazione mancante, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 1362 c.c.

    invocato dai ricorrenti per valorizzare il comportamento concludente; la Corte ha escluso che l’applicazione di fatto di un contratto di diritto comune possa prevalere sulla disciplina legale speciale del pubblico impiego.

  • art. 2126 c.c.

    ritenuto non pertinente, perché la controversia non riguardava prestazioni di fatto ma l’applicazione di una disciplina retributiva non consentita.

  • art. 2129 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza accoglimento della censura.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di invalidità, senza accoglimento.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di nullità parziale, senza accoglimento.

  • art. 36 Cost.

    non ritenuto decisivo per ottenere l’estensione di aumenti previsti da un contratto collettivo di diritto comune a un rapporto soggetto a disciplina pubblica speciale.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla determinazione della retribuzione; la Corte ha escluso che possa fondare l’applicazione di un CCNL non pertinente.

  • art. 24 L. Reg. Sicilia n. 10/2000

    "La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa"

    individua la fonte esclusiva della regolazione collettiva per il personale degli enti ricompresi nell’ambito della legge regionale.

  • art. 1 L. Reg. Sicilia n. 10/2000

    "Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione"

    ricomprende gli enti pubblici non economici soggetti a vigilanza o controllo regionale nell’ambito della disciplina del pubblico impiego regionale.

  • art. 6, comma 3, L. Reg. Sicilia n. 44/1994

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il CCRL non fosse immediatamente applicabile, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001

    l’attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego è riservata alla contrattazione collettiva e gli atti della P.A. devono esservi conformi, a pena di nullità.

  • art. 45 D.Lgs. n. 165/2001

    il parametro della parità di trattamento economico è il contratto collettivo del comparto di appartenenza, non un diverso contratto applicato di fatto ad altri dipendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza; un contratto collettivo di diritto comune estraneo a tale disciplina non può integrare validamente il rapporto.
  • L’eventuale applicazione di fatto, anche protratta nel tempo, di un diverso contratto collettivo non consolida di per sé un diritto soggettivo ai relativi aumenti se sopravviene una disciplina legale speciale che riserva la materia alla contrattazione pubblica.
  • La conformità della retribuzione va verificata rispetto alla fonte contrattuale correttamente applicabile al rapporto, non rispetto a trattamenti praticati ad altri lavoratori o in altri settori.
  • Il richiamo all’art. 36 Cost. non è sufficiente, da solo, a ottenere l’estensione di incrementi retributivi previsti da una disciplina contrattuale non applicabile, se non è specificamente allegata e provata l’inadeguatezza della retribuzione in concreto.
  • L’art. 2126 c.c. riguarda le prestazioni di fatto rese in un rapporto invalido o irregolare e non può essere utilizzato per legittimare l’applicazione di un regime retributivo incompatibile con la disciplina pubblicistica sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.