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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27608/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva promosso un giudizio chiedendo l'accertamento della nullità dei contratti di lavoro stipulati con cooperative ritenute mere interposte, la costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo alla società utilizzatrice, l'inquadramento nei livelli contrattuali rivendicati e il pagamento di differenze retributive e di un indennizzo per il pregiudizio derivante dal lavoro domenicale. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo che una precedente conciliazione giudiziale, sottoscritta in altro giudizio promosso contro le stesse società per l'impugnazione di un licenziamento verbale, avesse definito anche le domande oggi proposte, poiché nel verbale il lavoratore aveva rinunciato agli atti e alle azioni in via definitiva e irrevocabile nei confronti di tutte le società. In cassazione il ricorrente ha contestato, in modo generico, la chiarezza della rinuncia contenuta nel verbale, la nullità della transazione relativa a un contratto illecito ex art. 1972 c.c., l'erronea interpretazione dell'atto conciliativo e l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello; ha anche sostenuto che il verbale riguardasse solo la causa di impugnazione del licenziamento e non i diritti fatti valere nel presente giudizio, ritenuti diversi e indisponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non conteneva specifici motivi di censura riconducibili in modo chiaro ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c., ma solo deduzioni generiche, promiscue e sostanzialmente contrappositive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso contestava l'interpretazione del verbale di conciliazione senza indicare la violazione di specifici canoni ermeneutici e senza trascrivere integralmente o allegare il testo dell'atto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici, immediatamente riconducibili a uno dei vizi tassativamente previsti dalla norma.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    per ogni motivo è richiesta la puntuale esposizione delle ragioni di censura e l'indicazione analitica degli errori attribuiti alla sentenza impugnata.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    la causa è stata trattata in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 1972 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della transazione relativa a un contratto illecito; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene motivi specifici, chiaramente sussumibili in uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c., ma si risolve in doglianze generiche o in una mera riproposizione delle argomentazioni svolte nei gradi di merito.
  • Il principio di specificità del ricorso impone per ciascun motivo l'indicazione della censura, la critica puntuale alla ratio decidendi e l'illustrazione analitica delle ragioni per cui la sentenza sarebbe erronea; il mero dissenso sul risultato raggiunto dal giudice di merito non è sufficiente.
  • Quando si censura l'interpretazione di un atto negoziale o conciliativo, il ricorrente deve denunciare la violazione di specifici canoni ermeneutici e porre il testo dell'atto a disposizione del giudice di legittimità, non essendo sufficiente contestarne in astratto il contenuto interpretativo.
  • La rinuncia agli atti e alle azioni contenuta in una conciliazione giudiziale può avere portata preclusiva rispetto a domande connesse al medesimo rapporto sostanziale, ma tale profilo non viene esaminato nel merito se il ricorso è privo di adeguata specificazione dei motivi di censura.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniConciliazione giudiziale
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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