Cassazione Civile, Ordinanza n. 27604/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dipendenti di un ente consortile autostradale hanno chiesto il riconoscimento di aumenti retributivi previsti dal CCNL 16 febbraio 2000, come integrato dall’Accordo sindacale del 10 marzo 2009, sostenendo che quel contratto collettivo fosse stato di fatto applicato anche dopo l’entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 10/2000 e che, in mancanza di un contratto collettivo regionale pienamente operativo, dovesse continuare a trovare applicazione la disciplina privatistica di settore. Hanno dedotto, in sintesi, violazione della normativa regionale e degli artt. 1362, 2126, 2129, 1418 e 1419 c.c., oltre che dell’art. 36 Cost., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato il comportamento concludente del datore di lavoro, il pregresso trattamento economico e la pretesa disparità retributiva. Il Consorzio ha resistito chiedendo il rigetto, sostenendo la natura pubblica dell’ente e l’assoggettamento dei rapporti di lavoro al pubblico impiego contrattualizzato e alla contrattazione collettiva pubblica di comparto; la Regione e gli Assessorati hanno eccepito il passaggio in giudicato della declaratoria di difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, una volta riconosciuta la natura pubblica dell’ente e l’applicabilità della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico dei dipendenti debba trovare fonte esclusiva nella contrattazione collettiva pubblica prevista dalla legge regionale e dal d.lgs. n. 165/2001; ne consegue l’inapplicabilità del CCNL di diritto comune del settore autostradale e l’irrilevanza del fatto che esso sia stato in passato applicato di fatto o che vi sia stato un comportamento concludente del datore. La Corte ha inoltre escluso che potessero trovare ingresso, in questa fattispecie, i richiami all’art. 36 Cost. e all’art. 2126 c.c. come strumenti per riconoscere gli aumenti retributivi richiesti. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, L. reg. Siciliana n. 10/2000
"le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione"
La disposizione è stata letta come norma che assoggetta i rapporti di lavoro degli enti pubblici non economici regionali a una disciplina pubblicistica speciale, con esclusione della contrattazione privatistica di diritto comune.
art. 24 L. reg. Siciliana n. 10/2000
"La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa"
La Corte la considera fonte regolativa esclusiva del trattamento economico dei dipendenti degli enti rientranti nell'ambito della legge, incompatibile con diverse discipline collettive privatistiche.
art. 6, comma 3, L. reg. Siciliana n. 44/1994
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il CCRL non fosse immediatamente applicabile; la Corte non ne accoglie la lettura nel senso di consentire l'applicazione del CCNL privatistico.
Il comportamento concludente della P.A. o del datore non può prevalere sulla disciplina legale e contrattuale pubblica applicabile al rapporto.
La norma sulle prestazioni di fatto è ritenuta inconferente, perché la domanda non riguarda la retribuzione di mansioni di fatto ma l’applicazione di un diverso regime contrattuale ritenuto non consentito.
È solo richiamato dai ricorrenti; non viene valorizzato come base per riconoscere il trattamento rivendicato.
È evocato per sostenere la nullità delle clausole o degli atti incompatibili; la Corte esclude che ciò consenta di attribuire ai lavoratori emolumenti non previsti dalla contrattazione pubblica applicabile.
Richiamato dai ricorrenti, ma non utile a superare il vincolo della disciplina collettiva pubblica.
art. 36 Cost.
La Corte esclude la fondatezza della censura per difetto di concreta allegazione dell'inadeguatezza della retribuzione, ribadendo che il parametro comparativo non può essere tratto da dipendenti assoggettati a diverso regime giuridico.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e gli atti difformi sono nulli o comunque inefficaci se non conformi alla disciplina collettiva applicabile.
Il principio di parità di trattamento economico va verificato con riferimento al contratto collettivo del comparto di appartenenza, non rispetto a discipline diverse applicate di fatto ad altri lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico dei dipendenti deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza; non è consentito riconoscere emolumenti fondati su contratti collettivi privatistici estranei al regime legale applicabile.
- Quando una legge speciale individua una specifica fonte di contrattazione collettiva per il personale di un ente pubblico, tale fonte è esclusiva e impedisce l’operatività di discipline collettive diverse, anche se in passato siano state applicate di fatto o per prassi.
- L’eventuale comportamento concludente dell’amministrazione o del datore di lavoro non può sanare l’applicazione di un contratto collettivo non compatibile con la disciplina legale imperativa del rapporto.
- Il principio di parità di trattamento economico nel pubblico impiego va verificato rispetto al contratto collettivo correttamente applicabile al comparto, non sulla base di raffronti con lavoratori assoggettati a regimi privatistici o comunque diversi.
- Le norme sulle prestazioni di fatto e sull’affidamento non possono essere invocate per ottenere retribuzioni in contrasto con una disciplina legale e collettiva imperativa che regola il rapporto di lavoro pubblico.
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