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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27600/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dipendenti di un consorzio autostradale, inquadrati nel livello C del CCNL Autostrade e Trafori, hanno agito per ottenere il riconoscimento delle nuove retribuzioni previste dal CCNL 16 febbraio 2000, come integrato dall'accordo sindacale del 10 marzo 2009, sostenendo che il consorzio avesse continuato a تطبيقare di fatto quel contratto collettivo anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 10/2000, almeno per gli istituti retributivi, e che fosse dunque illegittimo negare proprio gli aumenti rivendicati. I ricorrenti hanno inoltre dedotto vizio di motivazione, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 36 Cost., lamentando la mancata valutazione dell'adeguatezza della retribuzione e del legittimo affidamento ingenerato dall'applicazione costante del CCNL; hanno infine richiamato l'art. 2126 c.c. per sostenere la debenza delle prestazioni retributive di fatto. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che, essendo il consorzio un ente pubblico non economico e soggetto al pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina del rapporto di lavoro dovesse necessariamente fondarsi sulla contrattazione collettiva pubblica di comparto prevista dalla legge regionale e dal d.lgs. n. 165/2001, con esclusione di contratti collettivi di diritto comune e di ogni difforme prassi aziendale, anche se più favorevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità al rapporto del CCNL privato Autostrade e Trafori e, conseguentemente, il diritto degli աշխատatori agli aumenti retributivi previsti dall'accordo del 10 marzo 2009. La Corte ha affermato che, per i rapporti di lavoro del consorzio, la fonte regolatrice esclusiva è la contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza, sicché non rilevano né la pretesa applicazione di fatto del CCNL privato, né l'asserito affidamento dei dipendenti, né il richiamo all'art. 36 Cost. o all'art. 2126 c.c. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di motivazione mancante o apparente dedotto dai ricorrenti.

  • art. 6, comma 3, L. reg. sicil. n. 44/1994

    È evocato dai ricorrenti per sostenere che la contrattazione collettiva regionale prevista non fosse immediatamente applicabile ope legis.

  • art. 1326 c.c.

    È richiamato nei motivi insieme alle norme sull'interpretazione e validità del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato nei motivi come norma sulla nullità, in combinato con la tesi della pretesa applicabilità del CCNL privato.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte esclude che sia pertinente, perché gli aumenti richiesti non riguardano prestazioni di fatto rese in un rapporto diverso, ma emolumenti rivendicati in un diverso regime giuridico non applicabile.

  • art. 1362 c.c.

    È evocato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza del comportamento concludente del datore di lavoro nell'applicazione del CCNL privato.

  • art. 36 Cost.

    La Corte reputa infondata la censura perché non sono stati allegati in concreto i termini dell'asserita retribuzione inadeguata; l'equiparazione con lavoratori privati non è decisiva.

  • art. 2099 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione della retribuzione e alla sua adeguatezza.

  • L. reg. sicil. n. 10/2000, art. 1

    "Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione"

    La Corte lo interpreta come norma che assoggetta i rapporti di lavoro degli enti pubblici non economici regionali alla disciplina pubblicistica regionale.

  • L. reg. sicil. n. 10/2000, art. 24

    "La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa"

    È considerato indice dell'esclusività della contrattazione collettiva pubblica regionale quale fonte regolatrice del rapporto.

  • d.lgs. n. 165/2001

    È assunto come disciplina inderogabile del pubblico impiego contrattualizzato, che esclude il ricorso a contratti collettivi di diritto comune estranei al comparto.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per affermare che l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e che gli atti difformi della P.A. sono nulli se non conformi alla contrattazione del comparto.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come criterio della parità di trattamento economico, da verificare con riferimento al contratto collettivo del comparto di appartenenza.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici dei dipendenti devono trovare fondamento nella contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza; i contratti collettivi di diritto comune non possono fungere da fonte regolatrice del rapporto quando una disciplina legislativa speciale imponga un diverso assetto.
  • L'applicazione di fatto, anche protratta nel tempo e persino migliorativa, di un contratto collettivo privatistico da parte dell'amministrazione non è idonea a sostituire la contrattazione collettiva pubblica né a fondare un diritto soggettivo ai relativi emolumenti, se il contratto applicabile è diverso e inderogabile.
  • La tutela della parità di trattamento economico nell'ambito del pubblico impiego va verificata con riferimento al contratto collettivo correttamente applicabile al comparto, non rispetto a trattamenti di fatto erogati ad altri dipendenti sotto regimi diversi o privatistici.
  • Il richiamo all'art. 36 Cost. non è sufficiente, da solo, a sovvertire il regime legale e contrattuale del pubblico impiego se non sono allegati e provati in concreto gli elementi che dimostrano l'inadeguatezza della retribuzione.
  • L'art. 2126 c.c. non è invocabile per ottenere aumenti retributivi derivanti da un contratto collettivo inapplicabile al rapporto, quando la pretesa non riguarda prestazioni di fatto rese in un rapporto diverso ma l'applicazione di una disciplina contrattuale estranea al regime giuridico del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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