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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27605/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento delle nuove retribuzioni previste dal CCNL 16 febbraio 2000, come integrato dall'Accordo sindacale del 10 marzo 2009, per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. I giudici di merito avevano negato il diritto ritenendo che quel CCNL non fosse applicabile al Consorzio, considerato ente di natura pubblica, e che i rapporti di lavoro dovessero invece essere regolati dalla legge regionale siciliana n. 10/2000 e dal pubblico impiego contrattualizzato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione della legge regionale siciliana n. 10/2000 e di altre disposizioni regionali, assumendo che il CCRL non fosse ancora operante per mancanza degli atti amministrativi necessari e che il Consorzio avesse continuato di fatto ad applicare il CCNL autostrade; violazione dell'art. 1362 c.c. per non avere valorizzato tale comportamento concludente; violazione degli artt. 2126, 2129, 1418 e 1419 c.c. per la mancata applicazione del contratto regionale; violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. per l'asserita inadeguatezza della retribuzione. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi perché tutti riconducibili alla questione dell'applicabilità della contrattazione collettiva privatistica a un rapporto di lavoro pubblico regolato da disciplina speciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha natura di ente pubblico non economico e che i suoi rapporti di lavoro soggiacciono al pubblico impiego contrattualizzato, con applicazione esclusiva della disciplina dettata dalla legge regionale siciliana n. 10/2000 e dalla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza. Di conseguenza, non è consentito fondare il trattamento economico su un CCNL di diritto comune estraneo a tale sistema, neppure se il datore di lavoro lo abbia in precedenza applicato di fatto. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza ex art. 36 Cost., perché non erano stati indicati concreti termini di inadeguatezza retributiva, e non pertinente il richiamo agli artt. 2126 e 2129 c.c., trattandosi non di prestazioni di fatto ma di un diverso regime giuridico del rapporto. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.r. siciliana n. 10/2000

    Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione

    la norma individua l'ambito soggettivo della disciplina regionale e conferma l'assoggettamento del Consorzio alla regolazione pubblicistica del rapporto di lavoro

  • art. 24 l.r. siciliana n. 10/2000

    La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa

    la contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti degli enti ricompresi nella legge è quella pubblica del comparto, in via esclusiva

  • art. 6, comma 3, l.r. siciliana n. 44/1994

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il CCRL non fosse ancora operante senza gli atti attuativi necessari

  • art. 1362 c.c.

    non consente di attribuire rilievo decisivo al comportamento concludente del datore di lavoro quando la disciplina applicabile è imposta da norme pubblicistiche inderogabili

  • artt. 2126 e 2129 c.c.

    richiamati dai ricorrenti, ma ritenuti inconferenti perché la controversia non riguarda prestazioni di fatto tutelate da tali disposizioni

  • art. 1418 c.c.

    evocato per sostenere la nullità della diversa disciplina applicata; la Corte ribadisce che gli atti difformi dalla contrattazione pubblica sono illegittimi e non validabili

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in combinazione con la nullità, ma non fonda la pretesa alla sostituzione con il CCNL privatistico

  • art. 36 Cost.

    la censura è infondata se non si indicano concretamente i parametri di inadeguatezza della retribuzione; non basta il raffronto con dipendenti di soggetti privati

  • art. 2099 c.c.

    il trattamento economico del lavoratore pubblico deve trovare titolo nella disciplina collettiva pubblica applicabile

  • d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato esclude la fonte collettiva di diritto comune e riserva i trattamenti economici alla contrattazione collettiva pubblica di comparto

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e gli atti difformi sono nulli

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    il parametro di parità di trattamento economico è il contratto collettivo del comparto di appartenenza, non un diverso contratto applicato di fatto

  • art. 13, comma 4-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del dipendente deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza; i contratti collettivi di diritto comune, se estranei a quel sistema, non possono essere utilizzati come fonte del diritto alla retribuzione.
  • Quando una legge speciale disciplina in modo espresso il rapporto di lavoro di un ente pubblico, tale disciplina esclude l'applicazione di fonti contrattuali privatistiche incompatibili, anche se in passato il datore pubblico abbia fatto riferimento a esse in via di fatto.
  • Il comportamento concludente dell'amministrazione non può prevalere su una disciplina pubblicistica inderogabile né consolidare un diritto al mantenimento di un trattamento economico non conforme alla contrattazione collettiva correttamente applicabile.
  • La doglianza di violazione dell'art. 36 Cost. in materia retributiva richiede la deduzione concreta dell'inadeguatezza del compenso, non essendo sufficiente il mero raffronto con lavoratori assoggettati a un diverso regime giuridico e contrattuale.
  • Le norme sulle prestazioni di fatto e sulla nullità parziale del contratto non sono utilizzabili per ottenere emolumenti collegati a un diverso regime regolatorio del rapporto di lavoro, quando la pretesa riguarda la sostituzione di una disciplina contrattuale pubblica con una privatistica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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