Cassazione Civile, Ordinanza n. 03135/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione/pubblicità ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, fatturate da una ASD ritenuta mera cartiera. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, valorizzando la contabilità regolare e la documentazione fotografica prodotta. In appello l'Ufficio aveva dedotto che la CTR aveva errato nel ritenere non provata la fittizietà delle operazioni e nel non valorizzare gli indizi raccolti nel pvc della Guardia di finanza; la contribuente, a sua volta, aveva proposto appello incidentale contro la compensazione delle spese di primo grado. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alle spese del primo grado, con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR compensato anche le spese del gravame senza gravi ed eccezionali ragioni. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato: (1) la motivazione ritenuta apparente o comunque l'adesione acritica della CTR alla tesi della contribuente, per non avere considerato compiutamente gli elementi presuntivi e le dichiarazioni rese dai terzi; (2) la violazione delle norme in tema di prova presuntiva e deducibilità dei costi, lamentando che la CTR aveva escluso il rilievo degli indizi a carico dell'emittente delle fatture e aveva ritenuto sufficiente la regolarità formale della contabilità e altra documentazione proveniente dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale della contribuente relativo alla mancata o insufficiente motivazione della compensazione delle spese del primo grado; ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha poi rigettato il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato i principi in tema di prova per presunzioni e operazioni oggettivamente inesistenti, avendo svalutato in modo apodittico gli indizi offerti dall'Ufficio e valorizzato elementi irrilevanti come la regolarità formale della contabilità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che dovrà esaminare l'appello incidentale sulle spese e riesaminare il merito secondo i principi di diritto affermati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato quale base del recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla regolazione e compensazione delle spese nel processo tributario
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR ha omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale sulle spese
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione e per delimitare il vizio di motivazione apparente
norma sul sindacato di legittimità invocata dai ricorrenti per i diversi vizi denunciati
richiamato quale parametro per la compensazione delle spese, che richiede gravi ed eccezionali ragioni
richiamato dall'Agenzia in tema di contenuto della sentenza tributaria
richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina della decisione tributaria
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente
richiamato quale norma sulla prova presuntiva semplice
richiamato quale norma sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la prova delle false indicazioni in materia IVA e per l'utilizzabilità degli elementi acquisiti dall'Ufficio
richiamato nel motivo incidentale dell'Agenzia in tema di valutazione delle prove
richiamato nel motivo incidentale dell'Agenzia in tema di valutazione delle prove
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma che consente di desumere l'inesistenza di passività dichiarate anche tramite presunzioni semplici
art. 12 della legge n. 212 del 2000
richiamato per escludere la necessità di un'autonoma attività istruttoria dell'Ufficio in presenza di attività svolta da altri organi
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati come norme che consentono all'Amministrazione di avvalersi dell'attività di altri organi
richiamato per il controricorso della ricorrente al ricorso incidentale
richiamato per il deposito di memorie in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro indiziario sufficiente sulla fittizietà dell'operazione, spetta al contribuente fornire una prova contraria rigorosa dell'effettività della prestazione; tale prova non può consistere nella sola esibizione della fattura, nella regolarità formale della contabilità o nella tracciabilità dei pagamenti.
- Il giudice tributario, quando valuta una prova per presunzioni, deve compiere dapprima un esame analitico dei singoli indizi e poi una valutazione globale e coordinata degli stessi; è censurabile la decisione che svaluti singolarmente gli elementi raccolti senza verificarne la capacità dimostrativa complessiva.
- Le dichiarazioni rese da terzi e riportate nel pvc o nell'avviso di accertamento non sono prive di valore: costituiscono fonti di conoscenza o indizi che il giudice deve apprezzare insieme agli altri elementi probatori.
- Sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello non decide espressamente sull'appello incidentale relativo alle spese, non potendo ritenersi sufficiente una generica statuizione di compensazione riferita al solo giudizio di gravame.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile; non basta un'apparato argomentativo minimale se consente comunque di comprendere la ragione decisoria.
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