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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15952/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una docente di scuola primaria aveva agito davanti al giudice del lavoro chiedendo il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine nel settore scolastico. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. L'amministrazione scolastica ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme interne ed eurounitarie sul lavoro a termine e sul risarcimento, sostenendo che la tutela non potesse essere riconosciuta nei termini adottati; (2) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sull'onere della prova, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il danno e il difetto di prova; (3) violazione della disciplina sul lavoro a termine nel pubblico impiego e del CCNL scuola, contestando l'accertamento dell'illiceità della reiterazione dei contratti, anche in ragione della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso descriveva in modo non corrispondente alla realtà processuale la vicenda, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di stabilizzazione e sulla non contestazione specifica degli incarichi conferiti su posti solo apparentemente di organico di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il ricorso si fondava su una ricostruzione fattuale non aderente alla sentenza impugnata e, dall'altro, che i motivi non si confrontavano con la decisione della corte territoriale: la condanna risarcitoria era stata confermata sulla base del principio per cui, in caso di abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego e in mancanza di stabilizzazione, spetta al lavoratore un risarcimento forfettizzato senza necessità di provare il danno effettivo; inoltre, la censura sull'illiceità della reiterazione dei contratti era generica e non misurata sul rilievo di non contestazione contenuto nella sentenza d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'amministrazione statale è esente dal relativo obbligo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine semestrale di impugnazione in mancanza di notifica della sentenza

  • art. 155 c.p.c.

    la proroga del termine al primo giorno non festivo vale anche per le notificazioni a mezzo PEC, in quanto atti processuali compiuti fuori udienza

  • art. 2043 c.c.

    invocato tra le norme sul risarcimento del danno, ma il ricorso non si confronta con la ratio della decisione di merito

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale fonte eurounitaria posta a tutela del lavoratore a termine contro l'abuso della reiterazione dei contratti

  • clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro eurounitario di contrasto agli abusi nella successione dei contratti a termine

  • art. 4 legge n. 124/1999

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla disciplina del lavoro scolastico a termine

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla successione dei contratti a termine

  • art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla disciplina del lavoro a termine nel settore scolastico

  • art. 32, commi 5 e 7, legge n. 183/2010

    indicato come base del risarcimento forfettizzato in caso di abuso del termine, senza necessità di prova del danno effettivo

  • art. 2043 c.c. e ss.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che il sistema del pubblico impiego prevede tutela risarcitoria forfettizzata in assenza di stabilizzazione

  • art. 1223 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno

  • art. 2056 c.c.

    invocato dal ricorrente per il richiamo alle regole del danno aquiliano

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la mancata prova del danno

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato nel ricorso tra le norme sul personale scolastico

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato nel ricorso tra le norme sul personale scolastico

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato nel ricorso tra le norme sul personale scolastico

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato nel ricorso tra le norme sul lavoro a termine

  • art. 9, comma 18, d.l. n. 70/2011

    richiamato nel ricorso tra le norme sul settore scolastico

  • L. n. 106/2011

    legge di conversione del d.l. n. 70/2011 richiamata nel ricorso

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    la mancata convertibilità dei rapporti a termine abusivi nel pubblico impiego si contempera con il diritto del lavoratore a un risarcimento effettivo

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato anche nel ricorso tra le norme sul lavoro a termine nel pubblico impiego

  • artt. 77, 79 e 106 CCNL Comparto Scuola 29.11.2007

    richiamati nel ricorso tra le fonti collettive del settore scolastico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione dello Stato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, l'abuso nella reiterazione di contratti a termine non può essere sanato mediante conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ma deve trovare una tutela effettiva sul piano risarcitorio.
  • Quando il giudice di merito applica il risarcimento forfettizzato previsto dalla legge per l'abuso del termine, il lavoratore non deve provare l'esistenza di un danno effettivo ulteriore; resta solo ferma la possibilità di allegare e dimostrare un danno maggiore.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduce una ricostruzione fattuale non corrispondente a quella risultante dagli atti o dalla motivazione di merito.
  • Le censure sulla illegittimità della reiterazione dei contratti a termine devono essere specifiche e riferite agli accertamenti compiuti dal giudice di merito; deduzioni generali su organico di diritto e organico di fatto non bastano a fondare una valida critica di violazione di legge.
  • La notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC beneficia della proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o di sabato, essendo la notificazione un atto processuale compiuto fuori udienza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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